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Rifiuti utenze non domestiche comunicazione entro il 31 Maggio 2021[R]

Pubblicato il 26 Marzo 2021

Con l’entrata in vigore del Decreto-legge 22 Marzo 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 Marzo 2021 n.70 (c.d. decreto sostegni) ed in vigore dal 23 Marzo 2021, tutte le utenze non domestiche dovranno comunicare al Comune di competenza, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, la scelta di avvalersi del soggetto pubblico o del soggetto privato per la gestione di quei rifiuti che dal 1° Gennaio 2021 sono divenuti urbani.

Il riferimento normativo specifico è riportato all’articolo 3 comma 12 del D.Lgs. 116/2020 che ha modificato il D.Lgs. 152/2006 con l’introduzione degli allegati L-quater e L-quinquies andando così a rimodulare la definizione di rifiuti urbani di cui all’articolo 183 comma 1 lett. b-ter) che riportiamo qui integralmente:

Ai fini della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

b-ter) rifiuti urbani:

  1. I rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi, carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  2. I rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies;
  3. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  4. I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acquea;
  5. I rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  6. I rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale, diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5

I rifiuti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici ed indicati nell’allegato L-quater sono i seguenti:

Frazione Descrizione EER
Rifiuti organici Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 200108
Rifiuti biodegradabili 200201
Rifiuti dei mercati 200302
Carta e Cartone Imballaggi in carta e cartone 150101
Carta e cartone 200101
Plastica Imballaggi in plastica 150102
Plastica 200139
Legno Imballaggi in legno 150103
Legno diverso da quello di cui alla voce 200137* 200138
Metallo Imballaggi metallici 150104
Metallo 200140
Imballaggi compositi Imballaggi in materiali compositi 150106
Multimateriale Imballaggi in materiali misti 150107
Vetro Imballaggi in vetro 200102
Vetro 150109
Tessile Imballaggi in materia tessile 200110
Abbigliamento 200111
Prodotti tessili 200111
Toner Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* 080318
Ingombranti Rifiuti ingombranti 200307
Vernici, inchiostri, adesivi e resine Vernici ed inchiostri, adesivi e resine diverse da quelli di cui alla voce 200127 200128
Detergenti Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129* 200130
Altri rifiuti Altri rifiuti biodegradabili 200203
Rifiuti urbani indifferenziati Rifiuti urbani indifferenziati 200301

Le attività che producono i rifiuti di cui alla tabella precedente e riportati nell’allegato L-quinquies sono, a titolo non esaustivo:

  1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
  2. Cinematografi e teatri
  3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
  4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
  5. Stabilimenti balneari
  6. Esposizioni, autosaloni
  7. Alberghi con ristorante
  8. Alberghi senza ristorante
  9. Case di cura e riposo
  10. Ospedali
  11. Uffici, agenzie, studi professionali
  12. Banche ed istituti di credito
  13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramento e altri beni durevoli
  14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
  15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
  16. Banchi di mercato beni durevoli
  17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
  18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
  19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
  20. Attività artigianali di produzione beni specifici
  21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
  22. Mense, birrerie, hamburgherie
  23. Bar, caffè, pasticceria
  24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
  25. Plurilicenze alimentari e/o miste
  26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio
  27. Ipermercati di generi misti
  28. Banchi di mercato generi alimentari
  29. Discoteche, night club

Quindi ogni problema relativo alla gestione dei rifiuti prodotti da queste strutture e rientranti nell’allegato L-quater è risolto? In realtà no in quanto gli obblighi gravanti sul Produttore di rifiuti permangono.

Basti pensare ad esempio al caso specifico delle vernici. Come si può osservare dalla tabella, è possibile affidare al gestore pubblico, se lo si desidera, unicamente le vernici che a valle della caratterizzazione risultino non pericolose. Infatti, non è prevista la possibilità di affidare al gestore pubblico i rifiuti pericolosi prodotti da Enti ed imprese.

Pertanto, è importante rimarcare ancora una volta quando già ribadito dal D.Lgs. 152/2006 relativamente alle responsabilità che gravano sul Produttore di rifiuti ed all’importanza di procedere ad una corretta caratterizzazione e classificazione degli stessi. (art. 184 D.Lgs. 152/2006)

Solo a valle di tali attività, verificato che il rifiuto è non pericoloso, è possibile affidare i rifiuti che fino al 31 Dicembre 2020 erano speciali e che dal 1° Gennaio 2021 sono divenuti urbani, al gestore pubblico dei rifiuti.

Le utenze non domestiche devono quindi, entro il 31 Maggio 2021, decidere se affidare i propri rifiuti ad un soggetto privato o al servizio di raccolta rifiuti urbani del proprio comune.

Laddove l’utenza non domestica opti per l’affidamento al soggetto privato è bene ricordare che tale scelta è valida per 5 anni salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’azienda, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Per info e consulenza: info@ambiente-rifiuti.com

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