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ADR – I chiarimenti del Ministero chiariscono i casi d’uso?

Il 14 Maggio 2024 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la propria circolare 13921, ha fornito alcuni chiarimenti relativi al Decreto Ministeriale 7 Agosto 2023 che disciplina i casi di esenzione dalla nomina dei Consulenti ADR.

Il Decreto coinvolge le imprese che svolgono:

  • Attività di spedizione
  • Attività di trasporto
  • Attività connesse all’imballaggio, carico, riempimento
  • Attività di scarico

di merci pericolose trasportate su strada, in conformità a quanto disposto dal paragrafo 1.8.3.2. dell’ADR.

A valle dei numerosi quesiti pervenuti al Ministero, quest’ultimo ha fornito una serie di chiarimenti che ci permettono di leggere con una chiave leggermente diversa l’intero decreto dando così chiarezza ad alcuni punti dubbi.

Considerando il tema della Sicurezza e Sanzionatorio che gravitano intorno al tema ADR è importante essere certi del caso o dei casi in cui la propria impresa ricade così da poter poi procedere adempimenti necessari.

Ripercorriamo brevemente quanto indicato dal Decreto 7 Agosto 2023 così da rendere più efficaci i chiarimenti forniti dal Ministero.

Il decreto individua le condizioni alle quali le imprese che svolgono le attività di cui all’elenco precedente sono effettivamente esentate dalla nomina del consulente ADR. Ciò non vuol dire che siano esenti da tutti gli altri adempimenti ADR, come erroneamente si crede, ma che si è esenti per la sola parte di nomina. Restano valide tutte le altre prescrizioni relative alle modalità di imballaggio, etichettatura, rispetto dei limiti quantitativi ecc..

La norma dispone che l’esenzione è valida per le attività di spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento o scarico di merci pericolose, nei seguenti casi:

  1. l’impresa rientra nei casi di esenzione “esplicita” previsti dall’ADR
  2. le attività svolte dall’impresa e correlate alle merci (e rifiuti) pericolosi rispondono ad un regime di esenzione per l’applicazione delle condizioni di trasporto di cui:
    1. al capitolo 3.3. dell’ADR “Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie ed oggetti
    2. al capitolo 3.4 dell’ADR “Merci pericolose imballate in quantità limitate
  • al capitolo 3.5 dell’ADR “Merci pericolose imballate in quantità esenti

La norma dispone, all’articolo 4 i casi di esenzione per trasporto in colli. Chi rientra in questa casistica, è esentato dalla nomina del consulente ADR ma deve rispettare le seguenti condizioni:

  1. per ogni operatore, è ammesso un limite massimo di 24 operazioni per anno solare e 3 operazioni per mese solare;
  2. ogni operazione deve rispettare i limiti quantitativi individuati dalla tabella 1.1.3.6 dell’ADR ovvero alla sezione 1.1.3.6.4 dell’ADR, se tali merci appartengono a categorie di trasporto diverse
  3. Ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (genere di imballaggio, recipiente a pressione, IBC o grande imballaggio) e relativo quantitativo netto. Il registro potrà essere tenuto in modalità cartacea o informativa e conservato per un tempo minimo di 5 anni oltre a essere reso disponibile all’amministrazione in caso di richieste.

Non è possibile avvalersi dell’esenzione nel caso di materie appartenenti alla classe 7

La norma dispone all’articolo 5 i casi di esenzione per spedizioni occasionali (rinfusa o cisterna). Chi rientra in questa casistica, è esentato dalla nomina del consulente ADR ma deve rispettare le seguenti condizioni:

  1. Le materie devono essere caricate alla rinfusa oppure in cisterna;
  2. Le materie devono essere assegnate al terzo gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto 3 o 4;
  3. Il numero massimo di operazioni è di 12 per anno solare e di 2 per mese solare, con il limite massimo di 50 tonnellate di merci pericolose trasportate, per anno solare
  4. Ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (genere di imballaggio, recipiente a pressione, IBC o grande imballaggio) e relativo quantitativo netto. Il registro potrà essere tenuto in modalità cartacea o informativa e conservato per un tempo minimo di 5 anni oltre a essere reso disponibile all’amministrazione in caso di richieste.

Non è possibile avvalersi dell’esenzione nel caso di materie appartenenti alla classe 7

Sono esentate dalla nomina del consulente ADR le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, in colli, in cisterna, oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci (leggi il paragrafo Esenzione per i destinatari per i dettagli). Rientrano in tale contesto le imprese destinatarie che provvedono direttamente allo scarico dei colli ovvero le imprese destinatarie che affidano a terzi le attività di scarico colli, svuotamento di cisterne oppure scarico di merci alla rinfusa.

All’articolo 7 vengono definite le prescrizioni di sicurezza. Il legale rappresentante dell’impresa, che intenda avvalersi dell’esenzione dalla nomina del consulente per la sicurezza deve assicurare che tutte le altre disposizioni dell’ADR, nella misura e nella modalità in cui risultino applicabili, siano verificate e puntualmente rispettate (obbligo di procedure).

Inoltre, il legale rappresentante è responsabile della costante formazione in merito al trasporto di merci pericolose secondo quanto previsto dal capitolo 1.3 dell’ADR. La registrazione dell’avvenuta formazione deve essere conservata per almeno 5 anni.

Infine, nei casi di incidenti gravi o eventi imprevisti che si siano verificati durante le fasi di carico, riempimento, trasporto o scarico di merci pericolose e che richiedano una notifica, secondo quanto disposto dalla sezione 1.8.5 dell’ADR, il legale rappresentante dell’impresa coinvolta in tale evento deve assicurarsi dell’inoltro al competente ufficio della motorizzazione civile del rapporto di conformità di cui alla sezione 1.8.5.4 dell’ADR che deve riportare, nella pagina di copertina del rapporto stesso, la condizione di esenzione dalla nomina del consulente ADR.

I chiarimenti del Ministero

Ambito di applicazione del decreto 7 Agosto 2023

Nel campo di applicazione del decreto rientrano gli operatori di stazioni di lavaggio cisterne o di officine di manutenzione, installatori di impianti o simili se le loro attività richiedono la movimentazione di merci e rifiuti pericolosi.

Sono invece esentate dall’obbligo di nomina del consulente ADR, le imprese che limitano la propria attività alla:

  • Intermediazione
  • Coordinamento
  • Organizzazione

di beni e risorse che non hanno impatto sulla sicurezza del trasporto di merci pericolose. La circolare cita anche il seguente esempio:

“intermediario che abbia per scopo la conclusione di contratti di mediazione per il trasporto di merci e che non rientri nella definizione di speditore o di trasportatore”

In ogni caso il Ministero rimbalza al legale rappresentante dell’impresa la valutazione dell’effettiva esclusione dall’obbligo di nomina del consulente ADR.

Operativamente quindi non si ha a che fare con una esclusione automatica ma si richiede una valutazione di dettaglio delle attività svolte e di eventuali impatti sulla sicurezza del trasporto di merci pericolose.

Regimi di esenzione

Come abbiamo avuto modo di vedere nella prima parte di questo articolo, esistono 3 diversi regimi di esenzione (articolo 3, 4 e 5). Il Ministero chiarisce che ogni impresa può, durante l’anno solare, avvalersi contemporaneamente di una qualunque delle tre tipologie di esenzione. Ovviamente è necessario  rispettare i limiti e le condizioni fissate da ogni singolo articolo di legge.

In relazione ai registri da istituire, sarà possibile per ogni impresa istituirne uno per ogni regime di esenzione di cui si avvale o tenerne uno complessivo. In quest’ultimo caso però è necessario che le informazioni relative alle diverse attività siano riportate in modo separato e facilmente deducibili.

Casi di esclusione o esenzione totale (art. 3 )

Sono esentate dalla nomina del consulente ADR:

  • Imprese le cui attività ricadano in uno dei casi di cui alla sezione 1.1.3 (ad eccezione di quanto riportato nella sottosezione 1.1.3.6.)
  • Imprese la cui attività sia inerente merci pericolose integralmente escluse dall’ADR per applicazione di una specifica disposizione del testo ADR
  • Imprese la cui attività sia inerente merci pericolose esentate dall’ADR in applicazione di uno specifico regime di confezionamento (capitoli 3.4 e 3.5)

In questi casi, dato che l’esenzione è totale e disposta dall’ADR, non è necessario, oltre alla nomina del consulente ADR, istituire il registro di monitoraggio delle operazioni svolte.  Restano in ogni caso necessari gli adempimenti di cui agli articoli 7 e 8 e del Decreto (Prescrizioni di sicurezza e Relazione di Incidente).

Casi di esenzione parziale (1.1.3.6 ADR)

L’applicazione della esenzione parziale 1.1.3.6 è probabilmente tra le più diffuse. Il Ministero chiarisce che per le merci pericolose appartenenti alla categoria “0” non è possibile applicare il regime di esenzione. E’ pertanto obbligatorio procedere alla nomina del consulente ADR.

Ai fini del conteggio delle operazioni mensili ed annuali, le merci di categoria 4, non partecipano.

Ai fini della determinazione del numero di operazioni devono essere applicati di seguenti principi:

  1. il conteggio annuale è basato su anno solare (gennaio-dicembre), resta in ogni caso fermo il limite mensile di 3 operazioni al mese;
  2. il numero di operazioni è determinato con riferimento alle operazioni di ogni singola sede operativa (il limite non è quindi aziendale ma per singolo sito!)
  3. Per operazione deve intendersi l’esecuzione di una o più delle attività indicate dal decreto:
    1. Per le imprese che svolgono più attività, il numero di operazioni è riferito alle attività svolte nel loro complesso. Devono quindi essere conteggiate le spedizioni;
    2. Per le imprese che svolgono una sola attività, il numero di operazioni è ovviamente riferito alla singola attività svolta. Devono quindi essere conteggiate le spedizioni;
  • Il limite massimo ammesso per ogni singola operazione è determinato secondo le indicazioni della sezione 1.1.3.6. (quantità massima ammessa e valore calcolato)

Il Ministero chiarisce inoltre un aspetto importante: per applicare questo regime di esenzione, ogni impresa deve considerare solamente la conformità della propria spedizione alla sezione 1.1.3.6. Ciò vuol dire che  lo speditore potrebbe avvalersi della esenzione di cui alla sezione 1.1.3.6. ma che il trasportatore abbia l’obbligo di effettuare l’intero viaggio in ADR completo a causa delle altre spedizioni che il vettore deve prendere in carico.

Casi di spedizioni occasionali

Il Ministero definisce spedizione occasionale l’attività svolta secondo le limitazioni di cui all’art. 5 del decreto anche se le operazioni consentite vengono svolte in maniera consecutiva durante l’arco dell’anno solare. Ricordiamo che queste spedizioni prevedono che le materie siano caricate alla rinfusa o in cisterna.

Esenzione per i destinatari

E’ probabilmente uno degli aspetti più discussi. Il Ministero chiarisce che l’ADR non prevede la nomina di un consulente ADR per i destinatari ma la prevede per gli scaricatori, pur con casi di esenzione.

Vengono quindi descritti i seguenti scenari che devono essere analizzati nel dettaglio dalle imprese:

Imprese che beneficiano del regime di esenzione dalla nomina del consulente ADR:

a) destinatari di merci pericolose in colli che scaricano con mezzi e personale proprio;

b) destinatari di merci pericolose in colli che delegano l’attività di scarico.

Imprese che non beneficiano del regime di esenzione dalla nomina del consulente ADR

c) Destinatari di merci pericolose in cisterna, o alla rinfusa, che svuotano con mezzi e personale proprio

Imprese che possono beneficiare del regimento di esenzione dalla nomina del consulente ADR a condizione di rispettare le condizioni di cui all’art. 6 del decreto

d) Destinatari di merci pericolose in cisterna, o alla rinfusa, che delegano l’attività di svuotamento.

Obbligo formativo

La norma dispone un obbligo formativo in capo alle imprese che si avvalgono del regime di esenzione dalla nomina del consulente ADR. L’obiettivo finale della formazione, come sempre, è quello di far raggiungere agli operatori coinvolti un livello di consapevolezza relativamente alle procedure (che devono quindi essere redatte) da seguire per il corretto svolgimento, in sicurezza, delle attività di spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento o scarico di merci pericolose, oltre alle modalità di intervento in situazioni di emergenza.

La norma, purtroppo o per fortuna, non dispone alcun vincolo in relazione alla durata e periodicità della formazione lasciando al legale rappresentante, in funzione del libello di rischio delle attività svolte, di fare delle valutazioni.

Suggeriamo di svolgere dette valutazioni insieme ai tecnici professionisti che dovranno occuparsi della formazione, a valle di una analisi preliminare. Ricordiamo che l’obiettivo finale è creare consapevolezza negli operatori, grazie a formazione ed informazione, per eliminare e ridurre al minimo i rischio derivanti dallo svolgimento delle attività di carico, scarico, imballaggio, trasporto e spedizione, di merci e rifiuti pericolosi.

Se hai bisogno di maggiori informazioni su analisi preliminari e formazione professionale certificata, puoi richiedere un preventivo gratuito

Ricordiamo la necessità di avvalersi di professionisti del settore abilitati allo svolgimento del ruolo di consulente ADR.

Responsabilità

Non è certamente compito del decreto 7 Agosto 2023 definire le responsabilità dei singoli soggetti coinvolti dall’ADR per le spedizioni di merci e rifiuti pericolosi. Purtroppo riscontriamo troppo spesso una mancata conoscenza di questo tema all’interno delle azienda con il rischio quindi di una forte esposizione non solo a sanzioni ma anche a incidenti.

Le responsabilità di ogni singolo soggetto coinvolto dall’ADR sono riportate all’interno dei capitoli 1.4.2 e 1.4.3 dell’ADR. Allo stesso tempo raccomandiamo sempre di redigere, tra i soggetti coinvolti in una spedizione di merci e/o rifiuti pericolosi, dei contratti idonei allo scopo e non di tipo generico che non tutelano nessuno e lasciano scoperte proprio le aree relative alle responsabilità.

Ogni soggetto ha delle responsabilità precise e, purtroppo, così come accade nella gestione dei rifiuti, sembrerebbe che proprio il primo soggetto, quello cardine, il Produttore, ignori completamente la necessità di classificare il rifiuto sia dal punto di vista ambientale che ADR e che è una sua responsabilità comunicare tali dati al vettore, autorizzato all’ANGA, che procederà alla presa in carico dei rifiuti.

Anche da questo punto di vista è necessario creare consapevolezza nelle imprese.

Conclusioni

In conclusione, l’applicazione del decreto e dei relativi chiarimenti non è sicuramente di facile applicazione e lascia ancora aperto qualche dubbio  su alcune tematiche.

Ciò che è importante tenere a mente, per i legali rappresentanti delle imprese, è porre in essere una analisi completa delle merci e dei rifiuti pericolosi che vengono spediti al fine di poter verificare se si rientra o meno in uno dei regimi di esenzione e successivamente procedere quindi con i relativi adempimenti.

Poniamo l’accento, forse per deformazione professionale, sul tema dei rifiuti pericolosi in quanto non esistendo una diretta correlazione tra rifiuti pericolosi e ADR, è necessario procedere ad una corretta classificazione dei rifiuti che conduca poi ad una corretta classificazione ADR. Il processo non è sempre semplice ed immediato ma è un processo che deve essere eseguito per garantire un  deposito temporaneo ed un trasporto in sicurezza.

Troppo spesso riscontriamo ancora sui formulari annotazioni ADR di cui il Produttore non ne è a conoscenza, segno che il vettore, in assenza di informazioni chiare, procede in autonomia all’inserimento di tali note, per propria tutela ed adempimento di norma, ma in alcuni casi tali classificazioni non sono corrette ed espongono tutti i soggetti ad un rischio.

E’ fondamentale quindi che i Produttori prendano coscienza della necessità di svolgere una analisi ADR unita alla parte rifiuti per il pieno raggiungimento della compliance normativa.

Come studio di consulenza mettiamo a disposizione dei nostri clienti:

  • Analisi iniziale della gestione dei rifiuti
  • Analisi iniziale ADR (merci e rifiuti)
  • Supporto alla corretta classificazione
  • Piattaforma digitale per la gestione dei rifiuti
  • Piattaforma digitale per l’istituzione dei registri di esenzione ADR
  • Formazione qualificata con Consulenti ADR abilitati
  • Supporto continuativo per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, ADR
  • RENTRI
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