Aggiornamento normativo: Analizziamo la Circolare n. 39940 del 3 marzo 2025.
Consulenza Ambiente & Rifiuti
Soluzioni Compliance Ambientale
Pubblicato il 2 Luglio 2020
Il 29 giugno l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato le circolari 6 e 7 fornendo chiarimenti sull’utilizzo dei codici CER 99 e sulla validità dei procedimenti disciplinari. Circolare 6 del 29 Giugno 2020 In risposta alla richiesta di chiarimenti da parte di alcune sezioni regionali circa l’utilizzo dei codici CER che terminano con le cifre 99 e che non risultano regolamenti da disposizioni normative, il Comitato Nazionale scrive che già con la circolare 661 del 19/04/2005 furono fornite informazioni in merito. Infatti, tale circolare stabiliva che “nel caso di utilizzazione dei codici che terminano con le cifre 99, dovranno essere descritte, nella documentazione a corredo della domanda di iscrizione e/o variazione, le tipologie di rifiuti che l’impresa effettivamente gestisce o intende gestire. Ad ogni buon fine si rammenta che, per classificare correttamente i rifiuti, l’impresa deve seguire la procedura descritta dalla normativa vigente” La circolare del 2020 ribadisce quanto abbiamo già avuto modo di scrivere in passato ovvero che è responsabilità del Produttore la corretta attribuzione del codice CER ai rifiuti prodotti (caratterizzazione e classificazione). Qualora la descrizione del rifiuto non sia già stata individuata da norme regolamentari quali il DM 5 Febbraio 1998, relativo al recupero di rifiuti non pericolosi, il DM 161 del 12 giugno 2002, relativo al recupero dei rifiuti pericolosi e DM 8 Aprile 2008, relativo alla gestione dei centri di raccolta o, in via residuale, da provvedimenti rilasciati dalle competenti amministrazioni agli impianti di destinazione, le Sezioni Regionali devono procedere all’esame dei codici CER che terminano con le cifre 99 alle seguenti condizioni:
- Il codice CER deve essere adeguatamente descritto (proprio in virtù della generalità di tali codici CER);
- Deve essere presente una dichiarazione a firma del produttore del rifiuto che descrive le modalità di classificazione secondo le disposizioni della decisione 2014/995/UE e del Regolamento 1357/2014 (viene quindi rimarcata la piena responsabilità del Produttore nel processo di classificazione dei propri rifiuti che non può essere demandata ad altri)
Circolare 7 del 29 Giugno 2020 La circolare n. 7 del 29 Giugno 2020 giunge in risposta alle richieste di chiarimenti da parte delle sezioni regionali in riferimento alla seguente tematica: Se in sede di procedimento disciplinare le variazioni, intervenuta sui soggetti di cui all’art. 10 comma 1, del DM 120 /2014 in data successiva all’avvenuta contestazione degli addebiti all’iscritto, assumano rilievo ai fini dell’irrogazione della sanzione. Il Comitato Nazionale riferisce che gli iscritti all’Albo hanno il dovere di mantenere le condizioni e i requisiti prescritti per tutta la durata dell’iscrizione e che questi devono immediatamente attivarsi nel momento in cui si manifesti una mancata rispondenza della situazione di fatto rispetto alle previsioni normative al fine di ripristinare la situazione. Ciò premesso, in sede di procedimento disciplinare ai sensi dell’art.21 del DM 120/2014 la sezione regionale non deve tener conto, al fine di valutare l’applicazione delle sanzioni, delle variazioni intervenute nella posizione del soggetto iscritto o dei suoi organi a seguito di richiesta o di comunicazione successiva alla ricezione da parte dei quest’ultimo dalla contestazione degli addebiti.
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