Consulenza Ambiente & Rifiuti
Soluzioni Compliance Ambientale
Con l’introduzione della Legge 14 novembre 2024, n. 166 di conversione con modificazioni del D.L. 131/2024 molti aspetti legati alla gestione dei RAEE, disciplinati fino ad oggi dal DM 65 del 8 Marzo 2010 e dal D.Lgs. 49/2014, vengono riscritti all’insegna della “semplificazione” creando di fatto un piccolo pasticcio in materia di trasporto di rifiuti.
Tutti i dettagli sono contenuti nell’articolo 14-bis che risponde alla procedura di infrazione 2024/2142 e 2024/2097 e che sostituisce l’articolo 11 del D.Lgs. 49/2014.
I soggetti coinvolti sono:
Distributori di AEE
Installatori di AEE
Centri di Assistenza Tecnica AEE
A questi tre soggetti si aggiungono i trasportatori incaricati.
Per quanto riguarda l’Uno contro Uno, viene ribadita la necessità per i primi tre soggetti coinvolti di comunicare ai clienti le modalità di ritiro gratuite dei RAEE.
I RAEE che verranno ritirati dovranno essere raggruppati, nei luoghi di raggruppamento, realizzati presso il Punto vendita o altro sito diverso dal punto vendita, comunicati al Centro di Coordinamento RAEE.
I RAEE raccolti dovranno essere separati per tipologie e raggruppamento seguendo il seguente ordine, di cui all’allegato I del Regolamento n.40 del 20/02/2023.
I RAEE all’interno del luogo di raggruppamento potranno essere raggruppati fino ad un massimo di 3500 Kg per ciascuno dei raggruppamenti di cui all’allegato I del Regolamento n. 40 del 20/02/2023. Laddove tale limite non sia raggiunto, in ogni caso, entro un anno dalla presa in carico dovranno essere avviati ai Centri di Raccolta comunali o agli impianti di trattamento autorizzati. In alternativa i RAEE raggruppati dovranno essere avviati a destino ogni tre mesi.
I dati annuali relativi al peso dei RAEE ritirati nel punto di vendita, raggruppati e depositati selettivamente per tipologia nell’area di deposito preliminare, sono conservati da ciascun distributore per tre anni.
Nel caso in cui il trasporto avvenga a carico del distributore, i dati di cui al periodo precedente sono comunicati al Centro di coordinamento.
Il Luogo di Raggruppamento
Il deposito preliminare alla raccolta è effettuato in un luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato, nel quale i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall’azione del vento mediante appositi sistemi di copertura, anche mobili, nonché raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, in conformità all’articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L’integrità delle apparecchiature è garantita mediante l’adozione di ogni precauzione idonea a evitare il deterioramento delle apparecchiature medesime e la fuoriuscita di sostanze pericolose. I distributori che effettuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, possono avvalersi del luogo di ritiro e del luogo di deposito preliminare alla raccolta allestiti da un altro distributore che non operi mediante tecniche di comunicazione a distanza ovvero organizzare autonomamente il ritiro e il deposito in conformità alle disposizioni del presente decreto.
Adempimenti registro c/s – RENTRI
I distributori, installatori e centri di assistenza tecnica non sono obbligati:
alla tenuta del registro di carico e scarico
presentazione MUD
Iscrizione RENTRI
Autorizzazioni/iscrizioni ambientali
La vera novità che apre la strada a molteplici equivoci è data dalla eliminazione dell’obbligo per tutti i soggetti coinvolti dalla gestione dell’Uno contro Uno, dall’iscrizione in categoria 3-bis, categoria questa che ricordiamo, era stata istituita appositamente per gli adempimenti di cui al DM 65 del 8 Marzo 2010.
Come sappiamo in Italia la movimentazione dei rifiuti può avvenire unicamente con automezzi iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. La rimozione di questo vincolo per i soggetti dell’Uno contro Uno apre la strada ad una serie di potenziali eccezioni che auspichiamo non avvengano in quanto verrebbero meno i principi di base della tracciabilità dei rifiuti.
Documentazione di trasporto
La movimentazione (trasporto) dei RAEE dai locali del punto di vendita al luogo di deposito, se diverso dal punto di vendita stesso, ai destini previsti dalla norma, è accompagnata dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione.
Dato che su questo punto il legislatore non ha aggiunto ulteriori informazioni si può presumere che l’uso di un normalissimo DDT compilato con i dati generici indicati proprio nella norma, possa essere sufficiente. Ci si interroga quindi su quali potranno essere gli errori contestabili in caso di controllo vista la grande aleatorietà che aleggia su questo documento di trasporto di rifiuti.
E’ infatti utile ricordare che mentre a livello generale si va verso una tracciabilità più dettagliata delle movimentazioni di rifiuti, sul fronte dei RAEE, rifiuti particolari e ad elevato valore visto il contenuto, la norma si è orientata ad un liberalizzazione senza precedenti.
Abrogazioni
Con la sostituzione dell’articolo 11 del D.Lgs. 49/2014 vengono abrogati:
DM 65 del 8 Marzo 2010
DM 121 del 31 Maggio 2016
RAEE professionali
Il ritiro Uno contro Uno dei RAEE professionali resta ammesso a condizione che il distributore, l’installatore e il CAT sia stato formalmente incaricato dal Produttore delle AEE.
Uno contro Zero
Sul fronte dell’Uno contro Zero formalmente non cambia nulla dal punto di vista operativo. I distributori con una superficie di vendita superiore a 400 mq resta obbligato al ritiro Uno contro Zero dei RAEE di piccolissime dimensioni avendo cura di informare la propria cliente circa il ritiro dei RAEE senza la necessità di acquistare un nuovo AEE.
Per i distributori con una superficie di vendita al pubblico al di sotto dei 400 mq, l’attività di ritiro Uno contro Zero è facoltativa e può essere limitata anche uno o più raggruppamenti RAEE.
Se queste semplificazioni porteranno davvero ad un incremento del flusso dei RAEE avviati a recupero solo il tempo potrà dircelo. Auspichiamo che le “semplificazioni” introdotte con questo decreto non conducano ad una perdita di tracciabilità dei RAEE e che tutti gli operatori, virtuosi, continuino a conferirli nei Centri di Raccolta e negli impianti autorizzati.
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