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Circolare 2 del 09/07/2024 – Disponibilità veicoli immatricolati all’estero

Con la circolare 2 del 09/07/2024 l’Albo Nazionale Gestori Ambientali fornisce chiarimenti in merito alla “disponibilità dei veicoli immatricolati in un altro Stato membro dell’UE ai fini dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali”.

Come è noto, ai fini dell’iscrizione all’Albo, nelle varie categorie di iscrizione è necessario, per le imprese, dimostrare la disponibilità esclusiva del mezzo.

Con l’articolo 24 del D.L. 13/06/2023 n.69, convertito dalla Legge 10 Agosto 2023 n. 103, è stata recepita la direttiva europea 2022/738 relativa all’utilizzo di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada e di conseguenza si è provveduto ad adeguare l’articolo 84 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285.

A valle di tale modifica normativa, il Comitato Nazionale ha ritenuto necessario fornire i seguenti aggiornamenti operativi:

  • i veicoli in locazione senza conducente possono essere utilizzati per trasporti sia nazionali che internazionali, mentre finora, se l’impresa locatrice aveva sede in altro Stato membro, erano utilizzabili soltanto per  quest’ultima tipologia di trasporti (art. 8, comma 2);
  • i veicoli in locazione senza conducente possono essere noleggiati, ai fini di cui al comma 2 del citato articolo 84, da qualsiasi impresa avente sede sul territorio di altro Stato membro dell’Unione europea  (segnatamente, imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente autorizzate), a condizione che essi siano immatricolati o immessi in circolazione secondo la legislazione di qualsiasi Stato membro (art. 84, comma 2);
  • è ammessa la locazione senza conducente di veicoli di proprietà o in leasing;
  • è vietata la sub-locazione;
  • per poter essere noleggiato il veicolo deve essere immatricolato per uso di terzi (riferimento articolo 88 del CdS); negli Stati membri dove non è prevista la distinzione della destinazione d’uso dei veicoli (conto proprio e conto terzi) la limitazione non è applicabile;
  • i veicoli ad uso speciale e quelli utilizzati per il trasporto di merci in conto proprio possono essere oggetto di locazione senza conducente purché abbiano peso massimo non superiore a 6 tonnellate (art. 84, comma 4 e 4-bis).

Tutta la documentazione che le imprese presenteranno per le relative istanze dovranno essere redatte in lingua italiana o da traduzione giurata secondo la normativa italiana.

La circolare 2 del 09/07/2024 sostituisce la circolare protocollo 820/ALBO/PRES del 16 Giugno 2008 e modifica la circolare protocollo 995/ALBO/RES del 9 Settembre 2013 relativa alla disponibilità dei veicoli ai fini dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

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