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Da Gennaio 2024 nuove agevolazioni per il ritiro dei RAEE da installatori

Pubblicato il 25 Gennaio 2024

Dal 10 Gennaio 2024 sono operative le agevolazioni previste per il ritiro dei RAEE, derivanti dall’Uno contro Uno (DM 65 del 8 Marzo 2010), dai luoghi di raggruppamento realizzati dagli installatori.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta

I soggetti coinvolti dalle nuove condizioni di servizio per la gestione dei RAEE ritirati, in adempimento all’Uno contro Uno, sono:

  • Elettricisti
  • Termoidraulici
  • Tecnici frigoristi
  • Centri di assistenza tecnica
  • Altri soggetti che svolgono attività simili a quelli di cui ai punti precedenti

Questi soggetti avranno la possibilità, una volta iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 3-bis, di poter raggruppare i RAEE domestici presso i propri luoghi di raggruppamento, ritirati al momento della messa a disposizione di un AEE domestica equivalente ad una utenza domestica, e richiedere il ritiro gratuito degli stessi direttamente al Centro di Coordinamento RAEE (servizio erogato dai Sistemi Collettivi).

Per poter usufruire di tale possibilità devono essere rispettati i seguenti requisiti:
  • Iscrizione al Centro di Coordinamento RAEE del luogo di raggruppamento presso il quale i RAEE (solo quelli derivanti dall’Uno contro Uno);
  • Sottoscrizione della “convenzione operativa”
  • Garantire una quantità minima annua di rifiuti per i raggruppamenti gestiti pari a 1200 Kg, per i raggruppamenti R1, R2, R3, R4 e 120 Kg per il raggruppamento R5;
  • Garantire una suddivisione dei RAEE nei cinque raggruppamenti in modo conforme secondo le disposizioni normative vigenti (Decreto 40/2023);
  • Essere iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 3-bis

Al momento i RAEE derivanti da pannelli fotovoltaici, domestici, non rientrano all’interno di questa convenzione e dovranno essere definite regole specifiche.

Per i piccoli installatori che non potranno garantire i quantitativi richiesti, il conferimento in Centro di Raccolta Comunale resta la via preferenziale in quanto prevista dalla normativa vigente. Ai Centri di Raccolta Comunali spetterà procedere ad adeguare le proprie procedure di conferimento, da parte dei soggetti individuati dal DM 65, così come richiesto dalla normativa vigente, laddove queste non siano già attive.

Al seguenti link: condizioni di servizio

Al seguenti link: convenzione operativa

Se non sei ancora iscritto in categoria 3-bis, contattaci. I nostri consulenti sono a tua disposizione per predisporre tutta la documentazione necessaria e seguire per te l’iter di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali

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