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Incremento deposito RAEE per distributori di AEE ed impianti

Pubblicato il 4 aprile 2022

Il D.L. 4/2022 (Sostegni ter) convertito con la legge 28 Marzo 2022 n. 25 è entrato in vigore il 29 Marzo 2022 e reca disposizione a sostegno delle imprese e degli Enti Territoriali.

Dal punto di vista ambientale ci interessa sottolineare l’articolo 18-bis che introduce, temporaneamente, misure straordinarie e temporanee per la gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici appartenenti al raggruppamento 3, TV e Monitor, di cui all’allegato I del DM 25/09/2007 n. 185.

Grazie all’articolo 18-bis, per un periodo di 12 mesi (dal 29 Marzo 2022 e quindi sino al 29 Marzo 2023):

  • Il deposito temporaneo alla raccolta presso i Distributori di AEE di cui al D.Lgs. 49/2014
  • Il deposito di RAEE (raggruppamento TV e Monitor) presso i Centri di Raccolta di cui all’articolo 12, comma 1 lett. a) e b) del D.Lgs. 49/2014

Possono essere aumentati fino al doppio rispetto ai limiti dispostivi dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi ed adottando le cautele necessarie a garanzia della sicurezza degli spazi allo scopo utilizzati.

Per il medesimo periodo di tempo, i titolari di autorizzazioni ex. Art. 208 del D.Lgs. 152/2006 nonché gli impianti autorizzati con AIA, per le operazioni di deposito preliminare D15 e Messa in riserva R13, è previsto l’aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio dei RAEE di cui al raggruppamento citato prima, nel limite massimo dell’80%.

La norma dispone che tale aumento non debba rappresentare una modifica sostanziale dell’impianto e che debba essere adottata nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei piani di emergenza di cui all’art. 26-bis del D.L. 4/10/2018 n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° Dicembre 2018 n. 132. Spetta quindi ad impianti ed enti competenti fare le valutazioni del caso in relazione alla “sostanzialità della modifica” che si dovrà apportare e spetta invece al titolare dell’impianto provvedere ad un adeguamento, laddove necessario, del piano di emergenza incendi.

La disposizione è applicata anche ai titolari di autorizzazione per l’effettuazione di operazioni di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, fermo restando le quantità massime fissate dall’allegato 4 del DM 5 Febbraio 1998.

Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree già autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali, nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.

Le deroghe allo stoccaggio per gli impianti di cui sopra, non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie già prestate.

Link alla normativa

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