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Legge 9 Ottobre 2023 n. 137 – Aumento sanzioni per reati ambientali

Pubblicato il 10 Ottobre 2023

Con l’entrata in vigore della legge 9 Ottobre 2023 n. 137 (di conversione del decreto-legge 10 Agosto 2023 n. 105 recante “Disposizioni urgenti in materia di processo pensale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”) vengono apportate importanti modifiche sia al D.Lgs. 152/2006 che al codice penale. In particolare, la legge apporta una serie di novità in tema sanzionatorio che è necessario tenere ben presenti:

La sanzione applicata per l’abbondono di rifiuti commesso da privati passa da sanzione amministrativa a ammenda penale Art. 255 comma 1 D.Lgs. 152/2006 così come modificato:

Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.

 

Per i titolari di imprese ed i responsabili di Enti che abbandonano rifiuti è prevista la pena dell’arresto e/o dell’ammenda fino a 26.000 €

Inquinamento ambientale e disastro ambientale in area protetta o vincolata, maggiori precisazioni Art. 452-bis D.Lgs. 152/2006 così come modificato: Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’. Nel caso in cui l’inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all’interno di un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi
Art. 452-quater D.Lgs. 152/2006 così come modificato: Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e’ aumentata da un terzo alla metà
Incendio boschivo di cui all’art. 423 bis del codice penale Incendio doloso: sanzione con la reclusione da sei a dieci anni

Incendio colposo: sanzione con la reclusione da due a cinque anni

Estensione della “confisca in casi particolare” Confisca di beni dei soggetti condannati a nuovi reati ambientali tra i quali rientrano il traffico illecito di rifiuti e traffico di materiale radioattivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link alla legge 9 Ottobre 2023

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