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Legge sulla concorrenza e le modifiche sulla gestione dei rifiuti urbani da utenze non domestiche

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12/08/2022 della legge 5 agosto 2022 n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) viene apportata una importante modifica all’art. 238 del D.Lgs. 152/2006 in materia di gestione di rifiuti urbani.

Il comma 10 dell’art. 238 viene così modificato:

“Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’art. 183 comma 1 lettera b-ter), numero 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni”

Questa modifica quindi conduce ad una drastica riduzione dei 5 anni durante i quali le utenze non domestiche che decidono di avvalersi del mercato privato non hanno la possibilità di rientrare nel circuito pubblico senza il benestare del gestore di tale servizio.

D’altro canto è bene sottolineare che rispetto alla versione precedente del comma 10 dell’art. 238, viene meno ora la facoltà per il gestore del servizio pubblico di riammettere l’utenza non domestica nel proprio circuito prima della scadenza dei due anni.

Pertanto le utenze non domestiche dovranno valutare attentamente la propria scelta, sia essa di mercato pubblico o privato, su un orizzonte temporale di 2 anni.

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