Analizziamo la Legge 14 novembre 2024 n.166. Come cambia nella gestione dei RAEE? Cosa comporta questa “semplificazione”? Scopriamolo insieme.
Consulenza Ambiente & Rifiuti
Soluzioni Compliance Ambientale
Pubblicato il 13 Marzo 2023
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 59 del 10/03/2023 del DPCM del 3 Febbraio 2023 viene ufficializzato il nuovo modello da utilizzarsi per la dichiarazione MUD del 2023, riferita alla gestione rifiuti del 2022.
Come era ormai ben noto, la pubblicazione tardiva e la sostituzione del modello MUD utilizzato l’anno scorso con quello più recente riportato dal DPCM 2023, comporta lo slittamento del termine ultimo per la consegna che passa dal 30 Aprile al 8 Luglio 2023 (120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto).
Anche se l’articolo 2 recita che “il modello di cui al presente decreto sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 Aprile di ogni anno con riferimento all’anno precedente, come disposto dalla legge 25 Gennaio 1994 n.70, aldilà del “pasticcio” normativo che si è venuto a creare nei giorni scorsi, non dovrebbero essere dubbi sulla scadenza indicata al paragrafo precedente.
QUI il link al documento normativo DPCM 3/02/23
MUD: soggetti obbligati all’invio
La Legge 70/1994 prevede che tutti gIi obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione, siano soddisfatti attraverso Ia presentazione di un ModeIIo Unico di Dichiarazione ambientaIe MUD, aIIa Camera di commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura territorialmente competente per l’unità locale dichiarante.
I soggetti che svoIgono attività di soIo trasporto e gIi intermediari senza detenzione devono invece presentare iI MUD aIIa Camera di commercio deIIa provincia neI cui territorio ha sede Ia Sede IegaIe deII’impresa cui Ia dichiarazione si riferisce.
Deve essere presentato un MUD per ogni unità IocaIe che sia obbIigata, daIIe norme vigenti, aIIa presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.
I soggetti obbligati aIIa presentazione deI MUD sono:
- Chiunque effettua a titolo professionaIe attività di raccoIta e trasporto di rifiuti
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
- Imprese ed enti produttori iniziaIi di rifiuti pericoIosi
- Imprese ed enti produttori iniziaIi di rifiuti non pericoIosi di cui aII’articoIo 184 comma 3 Iettere c), d) e g) deI D.Igs.152/2006che hanno più di dieci dipendenti.
- i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per iI recupero e riciclaggio di particoIari tipoIogie di rifiuti, ad escIusione dei Consorzi e sistemi istituiti per iI recupero e ricicIaggio dei rifiuti di imbaIIaggio che sono tenuti aIIa compiIazione deIIa Comunicazione ImbaIIaggi.
- I gestori deI servizio pubbIico di raccoIta, deI circuito organizzato di raccoIta di cui aII’articoIo 183 comma 1 Iettera pp) deI D.Igs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigIi dai produttori di rifiuti speciaIi, ai sensi deII’articoIo 189, comma 4, deI D.Igs. 152/2006.
Tipologie di comunicazione
IL MUD 2023 si compone di 6 distinte comunicazioni, ossia:
- Comunicazione Rifiuti
- Comunicazione Veicoli Fuori Uso
- Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio
- Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
- Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione
- Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE)
Il modello è da presentarsi con riferimento a ciascuna unità locale dell’impresa. Ogni soggetto è tenuto a verificare a quali e quanti comunicazioni fare.
Ricordiamo che, come già avvenuto l’anno scorso, per la Comunicazione rifiuti urbani, e raccolti in convenzione, i soggetti obbligati sono individuati dall’art. 189 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Rientrano neIIa definizione di rifiuto urbano, ai sensi deII’articoIo 183, comma 1, Iettera b) ter punto 2), i rifiuti indifferenziati e da raccoIta differenziata provenienti da aItre fonti e che sono simiIi per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati neII’aIIegato L-quater prodotti daIIe attività riportate neII’aIIegato L-quinquies. Sono tenuti aIIa presentazione di questa sezione anche i soggetti di cui aI comma 3 deI medesimo articoIo 189, che raccoIgono Ie tipoIogie di rifiuti individuate daII’articoIo 183, comma 1, Iettera b ter), punto 2, presso Ie utenze non domestiche che si avvaIgono di quanto disposto daII’articoIo 198, comma 2-bis, Iimitatamente a taIi tipoIogie.
I soggetti che raccoIgono Ie tipoIogie di rifiuti individuate daII’articoIo 183, comma 1, Iettera b ter), punto 2, presso Ie utenze non domestiche che si avvaIgono di quanto disposto daII’articoIo 198, comma 2-bis, Iimitatamente a taIi tipoIogie comunicano annuaImente, secondo Ie modaIità previste daIIa Iegge 25 gennaio 1994, n. 70, Ie seguenti informazioni reIative aII’anno precedente:
- a) Ie quantità di rifiuti raccolti presso Ie utenze non domestiche;
- b) i soggetti che hanno provveduto aIIa gestione dei rifiuti, specificando Ie operazioni svoIte, Ie tipoIogie e Ia quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
- c) I’eIenco delle utenze non domestiche presso cui sono stati raccoIti i rifiuti.
Costi per la presentazione del MUD 2023
La presentazione del MUD prevede il versamento di un diritto di segreteria.
- 10,00 euro, per la comunicazione telematica per ogni unità locale per la quale viene presentata la dichiarazione
- 15,00 euro per la comunicazione MUD in versione semplificata
Sanzioni
Sono previste sanzioni per la presentazione in ritardo della dichiarazione o per mancata dichiarazione o per errata comunicazione.
La presentazione entro il sessantesimo giorno dalla scadenza comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 26,00 € a 160,00 e.
La presentazione oltre il sessantesimo giorno dalla scadenza comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 € a 10.000,00 €
Interpello – Trasporto rifiuti da attività di manutenzione presso deposito temporaneo
Interpello del 22 Ottobre 2024 relativo al trasporto dei rifiuti da manutenzione presso il proprio deposito temporaneo
Proposta modifica Elenco Europeo dei Rifiuti
Con la proposta di modifica dell’elenco Europeo dei Rifiuti i rifiuti di batterie al litio saranno classificati come pericolosi
Novità RENTRI: Immodificabilità del registro cronologico di carico e scarico digitale
Analizziamo l’ultimo aggiornamento pubblicato sul portale RENTRI. Quali saranno le implicazioni dell’immodificabilità del Registro Cronologico di Carico e Scarico? Scopriamolo insieme!
Nuovi modelli di registro di carico e scarico e di FIR: cosa cambia e come adeguarsi
Nuovi modelli conformi di registro di carico e scarico (RCS) e di formulario di identificazione dei rifiuti (FIR). Leggi l’articolo e scarica i nuovi modelli.
Regolamento 2571 Transfrontaliero – Certificazione recupero intermedio
Regolamento Delegato 2024/2571 della commissione del 19/07/2024 che integra il regolamento (UE) 2024/1157 stabilendo le informazioni da fornire nel certificato che attesta l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o smaltimento
Le novità nella gestione degli F-gas
La Commissione Europea ha adottato nuovi regolamenti di esecuzione sui gas fluorurati a effetto serra
Miscelazione di rifiuti – MASE interpello Confindustria
Il MASE chiarisce il tema della miscelazione su richiesta di interpello di Confindustria
Economia circolare e materie prime critiche: Sfide e Opportunità
Il nuovo decreto sulle materie prime critiche sembra non prendere seriamente in considerazione il riciclaggio dei rifiuti per una economia davvero circolare
Circolare 2 del 09/07/2024 – Disponibilità veicoli immatricolati all’estero
Circolare 2 del 09/07/2024 dell’ANGA relativa alla disponibilità dei veicoli immatricolati in un altro stato membro UE ai fini dell’iscrizione all’Albo.
RAEE – stretta sulle spedizioni transfrontaliere da Gennaio 2025
Dal 1° Gennaio 2025 stretta sulle spedizioni transfrontaliere dei RAEE. Tutte le spedizioni saranno soggette a notifica? Quali impatti per il mercato?
Delibera 2 del 28 Giugno 2024 – estensione termini validità atti di notorietà automezzi
Delibera 2 del 28 Giugno 2024 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali relativo alla estensione di validità dell’atto di notorietà per incremento veicoli in dotazione all’impresa.
ARTICOLI RECENTI
L’eccessiva semplificazione dell’Uno contro Uno RAEE
Analizziamo la Legge 14 novembre 2024 n.166. Come cambia nella gestione dei RAEE? Cosa comporta questa “semplificazione”? Scopriamolo insieme.
Interpello – Trasporto rifiuti da attività di manutenzione presso deposito temporaneo
Interpello del 22 Ottobre 2024 relativo al trasporto dei rifiuti da manutenzione presso il proprio deposito temporaneo
Spedizioni Transfrontaliere RAEE – cambiano le regole dal 1° Gennaio 2025
Con il Regolamento Delegato del 18 Ottobre 2024, le regole per le spedizioni transfrontaliere dei RAEE cambiano per tutti
Proposta modifica Elenco Europeo dei Rifiuti
Con la proposta di modifica dell’elenco Europeo dei Rifiuti i rifiuti di batterie al litio saranno classificati come pericolosi
Novità RENTRI: Immodificabilità del registro cronologico di carico e scarico digitale
Analizziamo l’ultimo aggiornamento pubblicato sul portale RENTRI. Quali saranno le implicazioni dell’immodificabilità del Registro Cronologico di Carico e Scarico? Scopriamolo insieme!
Nuovi modelli di registro di carico e scarico e di FIR: cosa cambia e come adeguarsi
Nuovi modelli conformi di registro di carico e scarico (RCS) e di formulario di identificazione dei rifiuti (FIR). Leggi l’articolo e scarica i nuovi modelli.