Analizziamo la Legge 14 novembre 2024 n.166. Come cambia nella gestione dei RAEE? Cosa comporta questa “semplificazione”? Scopriamolo insieme.
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Pubblicato il 10 Agosto 2021
Con la fine di Luglio e l’avvento di Agosto abbiamo assistito ad una serie di novità normative di particolare rilievo che meritano attenzione.
Nel corso di questo rapido articolo pre-chiusura estiva cercheremo di riassumerle rapidamente, rinviando i lettori alla documentazione ufficiale per i soliti approfondimenti.
Tra le novità più importanti vi sono le delibere e le circolari dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali di fine Luglio con le quali vengono fornite importanti indicazioni.
Delibera n. 7 del 28 Luglio 2021 “Adeguamento al D.Lgs. 116/2020”
La delibera affronta l’adeguamento delle iscrizioni nelle categorie 4 e 2-bis a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020 del 3 Settembre 2020 la quale, come ricorderete, ha riclassificato alcuni rifiuti da speciali ad urbani creando non pochi dubbi ai trasportatori su quale fosse la categoria di iscrizione all’Albo da utilizzarsi a Gennaio 2021 per il trasporto di detti rifiuti senza rischi per le imprese.
La delibera stabilisce che i soggetti iscritti o che intendono iscriversi nella categoria 4, ordinaria, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, possono trasportare tutti i rifiuti elencati nell’allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies, allegati alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, a condizione che siano prodotti da utenza non domestica e gestiti al di fuori del servizio pubblico, in armonia con le disposizioni normative vigenti.
I soggetti iscritti o che intendono iscriversi in categoria 2-bis, per il trasporto in conto proprio dei rifiuti da loro stessi prodotti, possono trasportare tutti i rifiuti contenuti nell’allegato L-quater solo se derivanti dalle proprie attività ed inserita tra quelle dell’allegato L-quinquies, ai fini del conferimento al servizio pubblico o ad impianti privati, se gestiti al di fuori del servizio pubblico, ai sensi dell’art. 198 comma 2bis del D.Lgs. 152/2006.
All’ultimo comma dell’articolo 1 la delibera stabilisce che i soggetti di cui ai commi 1 e 2 presentano apposita domanda alla sezione regionale o provinciale territorialmente competente senza peraltro stabilire quale sia la modulistica di riferimento, se vi sia o meno la necessità di procedere alle modifiche autorizzative delle imprese già iscritte e quale sia il termine ultimo entro il quale adeguare le proprie iscrizioni considerando che l’applicazione AGEST sarà aggiornata solo a partire dal 1° Settembre 2021 data di entrata in vigore della delibera.
Delibera 8 del 28 Luglio 2021 “Modulistica per il rinnovo dell’iscrizione nella categoria 6”
La categoria 6, nata per disciplinare il trasporto transfrontaliero di rifiuti sul territorio italiano, vede ora le prime scadenze delle prime iscrizioni. A tal proposito l’Albo ha deliberato per le imprese stabilite in Italia o in un Paese dell’Unione Europea ed il cui legale rappresentante sia cittadino italiano o di uno stato dell’Unione Europea o cittadino di un altro stato in possesso di autorizzazione a soggiornare sul territorio italiano o in un altro Stato dell’Unione europea, di presentare la domanda di rinnovo dell’iscrizione all’albo utilizzando il nuovo modello di cui all’allegato A parti 1, 2 e 3 della delibera stessa.
Delibera 9 del 28 Luglio 2021 “Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n.6 del 30 Maggio 2017”
La delibera affronta il tema del Responsabile Tecnico, necessario per l’iscrizione nelle categoria ordinarie dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
La delibera con un singolo articolo modifica le date di scadenza del transitorio.
Infatti al comma 1 dell’articolo 3 della delibera del 30 Maggio 2017, la data del 16 Ottobre 2022, termine ultimo per la scadenza del transitorio per i Responsabili Tecnici già in attività, diviene 16 Ottobre 2023.
Il comma 2 viene invece modificato come segue: il responsabile di cui al comma 1 può sostenere la verifica di aggiornamento dal 2 Gennaio 2022.
Invitiamo i responsabili tecnici a controllare la scadenza delle proprie abilitazioni attraverso l’area riservata del portale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Circolare n.9 del 29 Luglio 2021 – Proroga dello stato di emergenza
Ultimo aggiornamento da parte dell’Albo ma sicuramente non meno importante riguarda le implicazioni derivanti dalla proroga dello stato di emergenza al 31 Dicembre 2021.
La circolare chiarisce che con la proroga dello stato di emergenza, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 Gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Da ciò ne deriva che le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 Gennaio 2020 ed il 31 Dicembre 2021, conservano la loro validità fino al 31 Marzo 2022, fermo restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.
Resta comunque sempre inteso che, per il legittimo esercizio delle attività oggetto dell’iscrizione, l’impresa deve:
- Rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti; l’accertata inosservanza può dare luogo all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni;
- Prestare per i casi previsti (iscrizioni nelle categorie ordinarie 1, 5, 8 , 9 e 10) apposita fidejussione o appendice alla fidejussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente tra la data di scadenza dell’iscrizione e quella del 31 Marzo 2022;
- Comunicare le variazioni dell’iscrizione.
Approvazione linee guida SNPA per la classificazione dei rifiuti
Atteso da ormai 7 mesi, il 4 Agosto la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero della Transizione ecologica concernente l’approvazione delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti, redatte dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente.
Le linee guida per la classificazione dei rifiuti non sono in realtà una novità visto che il D.Lgs. 152/2006 stabilisce ormai da tempo immemore l’obbligo, spesso trascurato, per i Produttori di rifiuti di procedere alla corretta caratterizzazione e classificazione dei rifiuti. Nonostante tale obbligo fosse già presente nell’ordinamento ambientale, il legislatore ha sentito la necessità, nelle modifiche apportate al TUA con il D.Lgs. 116/2020, di rimarcare tale obbligo stabilendo anche, all’art. 184 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 che la corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell’Ambiente (oggi della transizione ecologica).
Ribadiamo quindi per i produttori di rifiuti l’obbligo di procedere, prima di affidare i propri rifiuti agli operatori di settore, ad una corretta caratterizzazione e classificazione dei rifiuti stessi.
Per maggiori informazioni: info@ambiente-rifiuti.com
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