Analizziamo la Legge 14 novembre 2024 n.166. Come cambia nella gestione dei RAEE? Cosa comporta questa “semplificazione”? Scopriamolo insieme.
Consulenza Ambiente & Rifiuti
Soluzioni Compliance Ambientale
Pubblicato l’11 Luglio 2018
Nel precedente articolo abbiamo parlato della nuova categoria 4-bis, delle motivazioni che hanno spinto l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ad istituirla e quali sono le modalità operative per poterla ottenere.
In questo articolo andremo ad analizzare la categoria 2-ter di recente istituzione anch’essa e dedicata ad un’altra tipologia di utenza che spesso ha la necessità di interagire correttamente con il mondo dei rifiuti.
La categoria 2-ter è stata istituita con la delibera 3 del 4 Giugno 2018.
L’iscrizione in categoria 2-ter è ottenibile mediante iscrizione in procedura semplificata ed è riservata alle associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi, costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana.
Come si evince la cerchia di soggetti che possono usufruire di tale iscrizione è piuttosto ristretta e ben identificata, ed altresì ristretta è la tipologia di rifiuti che possono essere raccolti.
Da parte di chi scrive si solleva un certo scetticismo in merito al fatto che le associazioni di volontariato e gli enti religiosi possano avere necessità di raccogliere esclusivamente rifiuti metallici.
Requisiti per l’iscrizione
Per iscriversi in categoria 2-ter le associazioni di volontariato e gli enti religiosi devono essere in possesso dei seguenti requisiti
- Essere cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato, a condizione che quest’ultimo riconosca analogo diritti ai cittadini italiani;
- Non essere in stato di interdizione o inabilitazione ovvero in interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- Non aver riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell’articolo 444 del C.P. e anche qualora sia intervenuta l’estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pensa, nei seguenti:
- Condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica;
- Condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi;
- Essere in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di residenza;
- Non devono sussistere nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del D.Lgs. 159 del 6 Settembre 2011;
- Non si trovino, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
- Non abbiano reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste
Tipologie di rifiuti che possono essere raccolti e trasportati
Codice CER | Descrizione |
15.01.04 | Imballaggi metallici |
20.01.40 | Metalli |
20.03.07 | Rifiuti ingombranti (limitatamente ai rifiuti in metallo) |
I rifiuti indicati in tabella dovranno essere di proprietà del soggetto autorizzato in forza di un contratto di acquisto o di una donazione. E’ chiaro che tale proprietà dovrà essere dimostrabile.
Le attività di raccolta e trasporto potranno essere svolte solo per 4 giornate nell’arco dell’anno civile e per un quantitativo complessivo di massimo 100 tonnellate.
Procedura di iscrizione
L’iscrizione in categoria 2-ter potrà avvenire mediante procedura telematica e dovrà essere dichiarata la sede dell’associazione di volontariato e dell’ente religioso, il possesso dei requisiti indicati in precedenza, i codici CER che si intendono raccogliere e trasportare.
Costi:
Diritti di segreteria: 10 €
Diritti annuali di iscrizione: 50 €
Marche da bollo: 32 €
Tassa di concessione governativa: 168 €
Iscrizione temporanea di veicoli concesso in uso
Data la particolare tipologia di soggetti ai quali è riservata l’iscrizione, è prevista per loro la possibilità di iscrivere temporaneamente dei veicoli concessi in uso (anche per le altre categorie esiste in realtà questa possibilità ma è leggermente più complessa dato che i tempi di utilizzo sono mediamente più lunghi).
Per poter utilizzare mezzi concessi in uso è necessario presentare una domanda di variazione alla sezione regionale di competenza, attestando l’idoneità del mezzo al trasporto di rifiuti. Tale richiesta dovrà essere presentata almeno 10 gg prima dell’evento organizzato e dovrà essere data prova di intesa già stabilita con i Comuni territorialmente competenti.
Così come avviene per le altre categorie, il mezzo concesso in uso dovrà essere nella piena disponibilità dell’associazione di volontariato o ente religioso che ne fa richiesta, secondo le disposizioni della disciplina autotrasporto e già specificato nelle circolari dell’Albo del 9 Settembre 2013 n. 995 e del 30 Aprile 2015 n. 345.
Alla presentazione della richiesta di variazione, la sezione dell’albo rilascerà apposito documento di atto di notorietà per l’utilizzo del veicolo.
Per tutta la durata dell’evento e dalla data di decorrenza del documento appena citato, il mezzo sarà iscritto nell’autorizzazione del soggetto che ne ha fatto richiesta. Ciò vuol dire che se tale veicolo è di proprietà di un’impresa già iscritta all’Albo, per tale periodo essa non ne potrà usufruire.
Il veicolo potrà essere utilizzato dal soggetto richiedente esclusivamente per la raccolta, trasporto e conferimento in impianto dei rifiuti autorizzati.
Il giorno successivo all’evento, il mezzo viene rimosso dall’autorizzazione del richiedente e rientra nella disponibilità dell’imprese cedente. Se quest’ultima è iscritta all’Albo, il veicolo è nuovamente utilizzabile per il trasporto di rifiuti nella propria autorizzazione.
Per informazioni e consulenza siamo a vostra completa disposizione.
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