Analizziamo la Legge 14 novembre 2024 n.166. Come cambia nella gestione dei RAEE? Cosa comporta questa “semplificazione”? Scopriamolo insieme.
Consulenza Ambiente & Rifiuti
Soluzioni Compliance Ambientale
Pubblicato l’8 Giugno 2018
Nei precedenti articoli abbiamo più volte scritto di quanto sia importante classificare correttamente i propri rifiuti. Lo avete fatto? Avete seguito i nostri consigli? Alcuni lo hanno fatto affidandosi ai nostri servizi di consulenza divenendo così nostri clienti, altri lo hanno fatto in autonomia ma ciò che importa davvero è essere certi di aver adempiuto ai propri obblighi.
Cosa comporta classificare correttamente i propri rifiuti?
La classificazione è un obbligo normativo che pende sulla testa del produttore di rifiuti.
Quest’ultimo, come già riportato nel D.Lgs. 152/2006 all’art. 183 comma 1 lett f) è Il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).
Da questa definizione ne discende facilmente che ogni singola impresa si trova nella condizione di poter essere considerata produttore del rifiuto in quanto non vi sono attività che non producono rifiuti.
Nel momento in cui un rifiuto viene prodotto questo deve essere classificato (e caratterizzato) al fine di poter attribuire correttamente il codice CER ed individuare, se pericoloso, le relative caratteristiche di pericolo.
Ancora una volta ricordiamo che far attribuire al trasportatore o all’intermediario il codice CER non è una prassi corretta e che in ogni caso eventuali responsabilità derivanti da un’errata classificazione del rifiuto e conseguente scorretta gestione dello stesso, ricadono unicamente sul produttore.
Siete ancora così sicuri di volervi affidare al trasportatore di fiducia?
Ciò premesso, la classificazione del rifiuto ha delle implicazioni molto importanti, quali ad esempio:
- Individuazione del trasportatore autorizzato a gestirlo
- Individuazione dell’impianto autorizzato a gestirlo
- Costi di smaltimento
- Tenuta dei registri di carico e scarico
- Iscrizione al SISTRI
- Etichettatura ed imballaggi a norma
Sono cose di poco conto? No. Queste voci incidono notevolmente sul costo di gestione di un rifiuto.
La corretta gestione dei vostri rifiuti può comportare anche una riduzione dei costi.
Obiettivo di questo articolo è quello di sottolineare l’importanza della corretta classificazione dei rifiuti anche alla luce della Comunicazione CE 2018/C – 124/01 “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti”
La comunicazione ha come obiettivo quello di fornire orientamenti tecnici su alcuni aspetti della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (direttiva quadro sui rifiuti) e della decisione 2000/532/CE della Commissione relativa all’elenco dei rifiuti (elenco dei rifiuti) come modificate nel 2014 e nel 2017.
In particolare la Comunicazione fornisce chiarimenti ed orientamenti alle autorità nazionali e locali ed alle imprese riguardo la corretta interpretazione della normativa europea in materia di classificazione dei rifiuti e l’individuazione delle corrette caratteristiche di pericolo, valutando se i rifiuti presentano qualche caratteristica di pericolo e, in ultima analisi, classificando quindi i rifiuti come pericolosi o non pericolosi.
Come già accennato in precedenza, la classificazione dei rifiuti come pericolosi o non pericolosi ha delle ricadute importanti sotto un punto di vista tecnico-burocratico-economico dal momento in cui vengono prodotti al momento in cui vengono conferiti all’impianto di trattamento finale.
Quando un rifiuto viene classificato come pericoloso scattano automaticamente una serie di obblighi ai quali il produttore deve adempiere. Primo fra tutti, ad esempio, quelli in materia di etichettatura ed imballaggio ma non solo, basti pensare al SISTRI, ADR, registri di carico e scarico, deposito temporaneo, apprestamenti per la sicurezza ecc…
Come si può osservare le implicazioni non sono poche e classificare un rifiuto come pericoloso quando invece non lo è nel tentativo di voler “risparmiare” nell’eseguire tutti i passaggi che prevede la norma per la corretta classificazione e caratterizzazione del rifiuto, può comportare invece l’effetto opposto esponendo addirittura il produttore del rifiuto, e quindi l’impresa, al rischio di sanzioni per mancato adempimento delle norme relative alla gestione dei rifiuti pericolosi.
Ancora così convinti che classificare un rifiuto come pericoloso per evitare analisi di processo e di laboratorio sia così conveniente?
L’aggiornamento normativo che consegue alla Comunicazione oggetto del presente articolo, che prende in considerazione anche i cambiamenti tecnici avvenuti nel corso degli anni nel contesto delle normative europee sulle sostanze chimiche, pone però delle sfide, interessanti da un lato ed critiche dall’altro, alle autorità ed all’industria italiana.
Questo documento per l’appunto vuole essere un primo strumento per aiutare i gestiori dei rifiuti e le autorità competenti ad avere un approccio comune alla caratterizzazione ed alla classificazione dei rifiuti.
Entrando nel vivo del documento, la Comunicazione è composta da 3 capitoli e 4 allegati.
– il capitolo 1 fornisce un contesto generale per la classificazione dei rifiuti, nonché istruzioni su come leggere gli orientamenti;
– il capitolo 2 presenta brevemente le parti pertinenti della normativa UE in materia di rifiuti, sottolineandone la rilevanza per la definizione e la classificazione dei rifiuti (pericolosi);
– il capitolo 3 presenta le fasi generali della classificazione dei rifiuti evidenziando i concetti fondamentali, ma senza entrare troppo nel dettaglio.
– l’allegato 1 fornisce informazioni sull’elenco dei rifiuti e sulla selezione delle voci appropriate dell’elenco dei rifiuti;
– l’allegato 2 presenta le diverse fonti di informazione sulle sostanze pericolose e la loro classificazione;
– l’allegato 3 descrive i principi per la valutazione delle singole caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 15;
– l’allegato 4 riprende i concetti fondamentali e fa riferimento alle norme e ai metodi disponibili per quanto concerne il campionamento dei rifiuti e le analisi chimiche dei rifiuti.
Tralasciando al momento i primi due capitoli che lasciamo al lettore il compito di approfondirli in autonomia, ci dedichiamo al capitolo 3.
Il capitolo 3 fornisce le modalità di approccio alla classificazione dei rifiuti.
La valutazione e la classificazione dei rifiuti sono applicate a ciascun flusso di rifiuti distinto generato da un singolo produttore, a seguito dell’ottenimento di un campione rappresentativo. Laddove sia presente più di un tipo di rifiuti, ciascuno di essi va valutato separatamente. Ciò assicura che singoli elementi o lotti di rifiuti pericolosi:
- Non vengano classificati erroneamente come non pericolosi tramite miscelazione (o diluizione) degli stessi con altri rifiuti;
- Siano identificati in maniera tempestiva per evitare che siano miscelati con altri rifiuti, ad esempio in un bidone, in un sacco, in un cumulo o in un cassone;
Soltanto i rifiuti urbani non differenziati generati da nuclei domestici sono esentati da tali prescrizioni.
Quali sono le fasi da affrontare per la classificazione dei rifiuti?
Fase 1
Innanzitutto si deve stabilire se la sostanza o l’oggetto in questione siano rifiuti così come definitivi nella direttiva quadro sui rifiuti-
Determinare se l’oggetto o la sostanza in questione siano considerati rifiuti ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti è una condizione preliminare per l’ulteriore valutazione della loro pericolosità. Ai fini di tale specifica valutazione, gli orientamenti sulla direttiva quadro sui rifiuti forniscono indicazioni sulla definizione fondamentale del concetto di “scartare/disfarsi” nel contesto di detta direttiva, nonché su nozioni correlate sempre nel quadro della stessa direttiva quali ad esempio “sottoprodotto” e “cessazione della qualifica di rifiuto”;
Effettuata questa prima valutazione, si dovrà verificare se alcuni flussi di rifiuti specificati siano esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva quadro sui rifiuti.
A titolo esplicativo riportiamo lo schema di esclusione dall’ambito di applicazione della direttiva:
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 2– Esclusioni dall’ambito di applicazione
- Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva:
- effluenti gassosi emessi in atmosfera;
- terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non escavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato escavato;
- rifiuti radioattivi;
- materiali esplosivi in disuso;
- materie fecali, se non contemplate dal paragrafo 2, lettera b), paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati nell’attività agricola, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva nella misura in cui sono contemplati da altra normativa comunitaria:
- acque di scarico;
- sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento e dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave contemplati dalla direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive.
- Fatti salvi gli obblighi risultanti da altre normative comunitarie pertinenti, sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli, se è provato che i sedimenti non sono pericolosi.
- Disposizioni specifiche particolari o complementari a quelle della presente direttiva per disciplinare la gestione di determinate categorie di rifiuti possono essere fissate da direttive particolari.
Queste valutazioni conducono all’esaurimento della fase 1 riportata nello schema di seguito.
Fase 2
La fase 2 è relativa alla attribuzione della voce del Catalogo Europeo dei rifiuti.
Dalla classificazione, seguendo le istruzioni riportate nell’allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, il produttore dovrebbe essere in grado di individuare il codice CER di pertinenza del rifiuto prodotto.
Da ciò ne discende che il produttore dovrebbe essere in grado di stabile se la voce da applicare è “di pericolo assoluto” o “di non pericolo assoluto” o “voce specchio”.
E’ sufficiente? No.
Il produttore che individua una voce di pericolo assoluto dovrebbe essere in grado di attribuire anche le caratteristiche di pericolo al proprio rifiuto. Tale operazione ricordiamo che non è arbitraria e che non si può svolgere estraendo a caso una o più HP da assegnare al rifiuto ma occorre seguire una metodologia ben precisa.
Allo stesso modo, se il rifiuto è classificato come “voce specchio” è necessario effettuare una ulteriore valutazione per comprende se il rifiuto sia pericoloso o meno.
L’analisi approfondita della voce a specchio ci conduce alle fasi 3, 4 e 5 riportate nello schema.
Fase 3
L’ottenimento di informazioni sufficienti sulla presenza e sul tenore di sostanze pericolose nei rifiuti costituisce una fase importante della classificazione dei rifiuti al fine di poter stabilire se gli stessi possono presentare caratteristiche di pericolo da HP1 a HP15. A tale fine sono necessarie talune informazioni sulla composizione dei rifiuti, indipendentemente dal metodo scelto per assegnare le caratteristiche di pericolo (calcolo o prove) come descritto nella fase 4.
Esistono modi diversi per raccogliere informazioni sulla composizione pertinente dei rifiuti, sulle sostanze pericolose presenti e sulle potenziali caratteristiche di pericolo presentate dagli stessi:
— informazioni sulla chimica/sul processo di fabbricazione che «generano rifiuti» e sulle relative sostanze in ingresso e intermedie, inclusi i pareri di esperti (fonti utili possono essere relazioni BREF, manuali dei processi industriali, descrizioni dei processi ed elenchi di materiali di ingresso forniti dal produttore, ecc.);
— informazioni fornite dal produttore originario della sostanza o dell’oggetto prima che questi diventassero rifiuti, ad esempio schede di dati di sicurezza, etichetta del prodotto o schede di prodotto;
— banche dati sulle analisi dei rifiuti disponibili a livello di Stati membri;
— campionamento e analisi chimica dei rifiuti.
Una volta raccolte le informazioni sulla composizione dei rifiuti, è possibile valutare se le sostanze identificate sono classificate come pericolose, ossia se alle stesse è assegnato un codice di indicazione di pericolo. Al fine di determinare se le sostanze contenute sono classificate come pericolose e per saperne di più sulle classi e sulle categorie di pericolo specifiche attribuite alle sostanze a norma del regolamento CLP, fare riferimento agli orientamenti forniti nell’allegato 2 della Comunicazione.
Fase 4
Una volta completata la fase 3, si dovrebbe disporre di informazioni sufficienti sulla composizione pertinente dei rifiuti in esame. Ciò significa che si dispone di conoscenze sufficienti in merito alle sostanze pericolose contenute nei rifiuti e alla loro classificazione (ad esempio se alle stesse sono attribuiti codici di indicazione di pericolo pertinenti a norma del regolamento CLP) tali per cui sia possibile applicare almeno uno dei seguenti metodi atti a determinare se i rifiuti presentano caratteristiche di pericolo:
— calcolo per stabilire se le sostanze presenti nei rifiuti in esame presentano valori uguali o superiori ai limiti di soglia basati sui codici di indicazione di pericolo (che dipendono individualmente dalle proprietà da HP4 a HP14;
— prove atte a stabilire se i rifiuti presentano caratteristiche di pericolo o no.
L’allegato 3 fornisce una descrizione dettagliata e orientamenti sulle modalità di valutazione delle singole caratteristiche di pericolo da HP1 a HP15, tramite calcolo o prove.
Caratteristiche di pericolo
HP1 Esplosivo
HP2 Comburenti
HP3 Infiammabile
HP4 Irritante – Irritazione cutanea e lesioni oculari
HP5 Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT, Specific Target Organ Toxicity)/Tossicità in caso di aspi
razione
HP6 Tossicità acuta
HP7 Cancerogeno
HP8 Corrosivo
HP9 Infettivo
HP10 Tossico per la riproduzione
HP11 Mutageno
HP12 Liberazione di gas a tossicità acuta
HP13 Sensibilizzante
HP14 Sostanze ecotossiche
HP15 Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente
Fase 5
Si giunge infine alla fase 5, ultima fase della classificazione dei rifiuti come pericolosi o non pericolosi che consiste nelle determinate se i rifiuti contengano uno qualsiasi dei POP indicati nell’allegato dell’elenco dei rifiuti.
Come si può osservare dall’estratto della Comunicazione di cui abbiamo riportato i passaggi salienti, la classificazione dei rifiuti è un’operazione molto più complessa della semplice assegnazione di un codice CER ad un rifiuto fatta sfogliando il catalogo europeo dei rifiuti ma richiede uno studio meticoloso ed attento che spesso vede coinvolte più discipline.
Se siete arrivati in fondo a questo articolo vuol dire che avete preso coscienza dell’importanza della corretta gestione dei vostri rifiuti e che avete compreso come la loro gestione partecipi attivamente al bilancio aziendale. È pertanto importante restare sempre aggiornati sull’evoluzione normativa al fine di essere certi di aver classificato e caratterizzato correttamente i vostri rifiuti.
Non è più possibile applicare la regola del “abbiam sempre fatto così” poiché le imprese si evolvono, i processi tecnologici variano, la normativa si evolve ed occorre adeguarsi sia per poter verificare se è possibile ottenere un risparmio dalla gestione dei propri rifiuti sia per essere certi di aver adempiuto a ciò che impone la normativa sia nel rispetto dell’ambiente e della sicurezza dell’Uomo.
Al seguente link potete scaricare il testo della Comunicazione CE 2018/C-124/01
Ambiente & Rifiuti – Consulenza Tecnica per la corretta gestione dei vostri rifiuti
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