Analizziamo la Legge 14 novembre 2024 n.166. Come cambia nella gestione dei RAEE? Cosa comporta questa “semplificazione”? Scopriamolo insieme.
Consulenza Ambiente & Rifiuti
Soluzioni Compliance Ambientale
Pubblicato il 21 Settembre 2020
Con le modifiche normative apportate dai decreti legislativi 116/2020, 118/2020, 119/2020 e 121/2020 il testo unico ambientale ha subito delle modifiche importanti che avranno, nel corso dei prossimi mesi, impatti significativi sulla gestione dei rifiuti.
Le modifiche entreranno in vigore ufficialmente il 26 Settembre 2020.
Le modifiche intervengono su:
- Responsabilità estesa del produttore (art. 178‐bis)
- Priorità e prevenzione (artt. 179-180)
- Preparazione al riutilizzo, riciclaggio e recupero (art.181)
- Rifiuti organici (art.182 ter)
- Definizioni (art.183)
- Rifiuti urbani e speciali e classificazione (art.184)
- Sottoprodotti (184 bis)
- End of Waste (art.184‐ter)
- Esclusioni – Sfalci e potature (art.185)
- Deposito temporaneo (art.185 bis)
- Responsabilità produttore rifiuto e avvenuto smaltimento (art.188)
- MUD, FIR, Registri (artt.189, 190, 193)
- Tracciabilità post Sistri (art.190)
- Novità su manutenzione? (art.193)
- Trasporto intermodale (art.193 bis)
- Programma nazionale gestione rifiuti (art.198 bis)
- Programmazione nazionale gestione rifiuti (artt.198bis, 199)
- Misure per la raccolta differenziata (artt.205, 205 bis)
- Imballaggi (artt.217 e seguenti)
- Sanzioni (art. 258)
La novità principale, che andrà ad alimentare e certificare intere filiere di gestione dei rifiuti, è la responsabilità estesa del Produttore il quale viene coinvolto nella responsabilità finanziaria per la ripresa dei rifiuti originati dal consumo del bene. Dovremo attendere i decreti attuativi del ministero dell’Ambiente ma potrebbe rappresentare un vero punto di svolta nell’ambito dell’economia circolare.
Voler analizzare tutte le modifiche alla parte quarta del Testo Unico Ambientale in un solo articolo appare ardua come impresa dovendo considerare che al momento possiamo solo fare delle ipotesi sui possibili scenari ai quali assisteremo nel corso dei prossimi mesi.
Cercheremo quindi (ci sforzeremo promesso) di scrivere singoli articoli tesi ad analizzare singoli aspetti.
Partiamo dall’argomento più chiacchierato degli ultimi tempi e che tanto sta facendo discutere le imprese. Il motivo non è la necessità di adempiere ad un ulteriore obbligo normativo (non ce ne fossero già a sufficienza), quanto per il timore che il nuovo sistema di tracciabilità introdotto porti sulle sue spalle, senza scrollarsele, il peso, gli errori e le incongruenze, del precedente sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI.
Come avrete intuito stiamo parlando del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti. La necessità di adottare un sistema informatico per tracciare i rifiuti che ogni giorno percorrono le nostre strade per giungere negli impianti di trattamento, come detto più volte, è nobile e necessario, ma le modalità di realizzazione di tale sistema potrebbe essere messo in discussione.
Ma sarà davvero efficiente? Sarà in grado di farsi carico delle negative esperienze vissute dalle imprese e liberarsi finalmente della estrema farraginosità di cui era vittima il SISTRI? Assisteremo anche in questo caso ad un doppio binario confusionario, oneroso, corredato di così tante eccezioni che alla fine inizieremo a chiederci quale sia la sua reale utilità? E soprattutto, quanto graverà in termini economici sulle imprese?
Come sempre solo il tempo saprà darci informazioni sufficienti per poter giudicare la reale portata del RENTRI.
Fatta questa dovuta premessa prendiamo in esame l’articolo 188-bis nella sua nuova formulazione:
- Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiutiistituito ai sensi dell’articolo 6 del Decreto-legge 14 Dicembre 2918 n.135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 Febbraio 2019 n.12 e gestito con il supporto tecnico dell’Albo Nazionale dei gestori di cui all’articolo 212. Per consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193, sono effettuati secondo le modalità dettate con uno o più decreti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 Agosto 1988, n.400, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il ministero della pubblica amministrazione, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti di competenza, il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
- Il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, collocato presso la competente struttura del Ministero dell’ambiente e delle tutela del territorio e del mare, è articolato in: a)Una sezione anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti; b)Una sezione tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasportonei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1.
- I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche l’organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità di cui al presente articolo, consentendo il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in particolare: a) I modelli ed i formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 con l’indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi; b) Le modalità di iscrizione al Registro elettronico nazionale, e relative adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi, ai sensi del comma 3, dell’articolo 6 del decreto legge 14 Dicembre 2018, n.135, con la previsione dei criteri di gradualità per la progressiva partecipazione degli operatori; c) Il funzionamento del registro elettronico nazionale, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati di cui alla lettera a) nonché dei dati relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto; d) Le modalità di condivisione dei dati del Registro elettronico con l’istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) ai fini del loro inserimento nel Catasto di cui all’articolo 189; e) Le modalità di interoperabilità per l’acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n.1013/2006 e le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 Gennaio 1994 n.70 e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico nazionale; f) Le modalità di svolgimento delle funzioni da parte dell’Albo nazionale indicate al comma 1; g) Le modalità di accesso ai dati del Registro Elettronico nazionale da parte degli organi di controllo; h) Le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all’articolo 188 comma 5, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario.
- Gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193 sono effettuati digitalmente da parte dei soggetti obbligati e da coloro che intendano volontariamente aderirvi ai sensi del comma 3 articolo 6 del D.Lg. 14 Dicembre 2018 n. 135. Negli altri casi i suddetti adempimenti possono essere assolti mediante il formato cartaceo. In entrambi i casi la modulistica è scaricabile direttamente dal Registro Elettronico Nazionale.
Con l’articolo 188-bis che in parte in realtà già conoscevamo nella sua precedente versione viene formalmente istituito e delineato nelle sue principali caratteristiche il Registro Elettronico di tracciabilità dei rifiuti.
Vediamo insieme quali sono gli aspetti principali dell’introduzione del RENTRI.
- Esisterà un doppio binario per la fase di sperimentazione. Questo lo conosciamo già e sappiamo quali sono i rischi di una gestione di questo tipo. Doppie registrazioni, doppie documentazioni, moltiplicazione del tempo impiegato (immaginate la pianificazione logistica di un’impresa di trasporto). Quanto durerà? Ovviamente al momento non è possibile stimarlo ma auspichiamo duri meno di quello precedente.
- Tema autorizzazioni. Come ben sappiamo le autorizzazioni relative ai soggetti iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali sono oggi facilmente reperibili e l’Albo ha predisposto anche un sistema di collegamento ed interrogazione dei database. Tali informazioni erano già accessibili con il SISTRI. La vera spina nel fianco è rappresentata dalle autorizzazioni ambientali degli impianti. Come ben sappiamo tali dati non sono correttamente/completamente anagrafati ad oggi e ci si chiede se dovremo continuare ad inserirli manualmente o se finalmente avremo un sistema informatico in grado di reperibili automaticamente riducendo così anche tutta la confusione che regna intorno alle autorizzazioni madre, integrazioni, revisioni ecc… Vi ricordo l’importante lavoro dell’ISPRA al sito https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/
- Tema tracciabilità trasporti. Per chi ha avuto la (s)fortuna di utilizzare il SISTRI ben ci si ricorderà il tema della geolocalizzazione degli automezzi durante il trasporto dei rifiuti e l’indicazione delle tappe intermedie oltre alla necessità di modificare e giustificare ogni eventuale variazione, consolidando così l’idea che chi aveva ideato il sistema informatico non avesse mai messo piede in un’azienda di trasporto rifiuti per osservare tutte le difficoltà giornaliere alle quali sono esposte. Con il Registro elettronico tale tema viene nuovamente riportato in auge, complice anche l’indicazione specifica di cui all’articolo 193 che rimarca in realtà quanto già presente nella previgente versione del D.Lgs. 152/2006 relativamente alla microraccolta. Preso atto della necessità di tracciare i trasporti dei rifiuti in ogni momento ci si chiede questa volta quale sistema verrà utilizzato per geolocalizzare ogni automezzo. Utilizzeremo una black-box 2.0 corredata di SIM? Potremo utilizzare gli attuali sistemi di geolocalizzazione degli automezzi in uso presso le aziende? E chi non è dotato? Questi interrogativi inevitabilmente avranno una risposta in un futuro non tanto lontano. È un tema molto importante per poter ricostruire il percorso effettivamente seguito dagli automezzi durante il trasporto dei rifiuti ma sarebbe utile poter sfruttare a pieno i dati informatici della geolocalizzazione anche in caso di variazioni del percorso. E’ un argomento molto interessante e sicuramente l’attuale livello tecnologico raggiunto potrebbe venirci in aiuto.
- Chi paga? Come avvenne per il SISTRI, il registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti dovrà essere finanziato dagli utenti che lo utilizzeranno e quindi le imprese obbligate all’iscrizione. La norma prevede al momento il versamento di un diritto di segreteria e di un diritto di iscrizione. Attendiamoci quindi un obolo annuale da versare per il mantenimento di quello che speriamo diventi l’unico sistema di tracciabilità dei rifiuti, poiché diciamocelo francamente, non si avverte più nel 2020 la necessità di utilizzare sistemi cartacei antiquati per gestire i rifiuti quando ormai ognuno di noi ha nelle proprie imprese sistemi tecnologici e digitali. Siamo nell’era dell’industria 4.0 eppure la nostra gestione dei rifiuti, che ha già molte criticità come spesso ci racconta la cronaca, è ancorata ad un sistema difficilmente controllabile se non a posteriori. “Prevenire è meglio che curare” Questa volta è proprio il caso di dirlo. A volte non è necessario realizzare sistemi estremamente complessi e rigidi per ottenere un risultato ottimale.
Prendiamo ora in considerazione l’articolo 190 nella sua nuova formulazione del D.Lgs. 3 Settembre 2020 n.116.
I soggetti obbligati alla tenuta del “registro cronologico di carico e scarico” sono:
- Trasportatori professionali di rifiuti
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti
- Consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui alle lettere c) d) e g) dell’articolo 184 comma 3
All’interno del registro cronologico di carico e scarico dovranno essere annotati per ogni tipologia di rifiuti la quantità prodotta, la natura e l’origine dei rifiuti e le quantità dei materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento, quali preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero, nonché laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione dei rifiuti.
Il modello del registro cronologico dovrà essere definito con un decreto attuativo; pertanto, fino a tale momento continueranno ad usarsi i modelli già in vigore e restano valide le modalità di vidimazione dei registri già in uso.
I tempi per effettuare le annotazioni non varieranno e quindi:
- 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico dello stesso per i Produttori di rifiuti
- 10 giorni lavorativi dalla data di conferimento in impianto per i trasportatori
- 10 giorni lavorativi dalla data di consegna in impianto per gli intermediari
- 2 giorni lavorativi dalla presa in carico del rifiuto per gli impianti di recupero e di smaltimento
I soggetti esonerati sono:
- Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a ottomila euro;
- Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212 comma 8
- Le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti
Dove dovranno essere custoditi i registri?
- I registri dovranno essere tenuti, o resi accessibili, presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- Per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari di rifiuti, presso la sede operativa
- I registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l’impianto
- I registri relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione (di cui all’articolo 230) possono essere tenuti presso la sede di produzione dei rifiuti
- Per i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di impianti e infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i registri possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all’ARPA territorialmente competente (ed al Registro elettronico nazionale quando quest’ultimo sarà in vigore)
I registri devono essere conservati per tre anni dalla data dell’ultima registrazione. I registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica devono essere conservati a tempo indeterminato e consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione, alla chiusura dell’impianto.
Chiudiamo così questa prima descrizione delle novità introdotte dal recepimento del pacchetto economia circolare ma siamo certi che avremo modo di tornare su questi argomenti in un futuro non troppo lontano per raccontarvi le ultime novità.
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