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Quali criticità dal nuovo Uno contro Uno RAEE?

Come è ormai noto, l’articolo 11 del D.Lgs. 49/2014 è stato riscritto all’insegna della “semplificazione”. Semplificazione che ha condotto all’abrogazione della categoria 3-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, conseguenza dell’abrogazione del DM 65 del 8 Marzo 2010 che, da 14 anni circa, perimetrava, unitamente al DM 121/2016 la gestione dei RAEE derivanti dall’Uno contro Uno e Uno contro Zero.
L’abrogazione della categoria 3-bis comporta quindi che i soggetti della filiera, quali distributori, installatori, centri di assistenza tecnica e trasportatori da essi incaricati, non devono più iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ma devono seguire le nuove modalità “semplificate”.
Le imprese iscritte regolarmente iscritte alla categoria 3-bis sono state cancellate d’ufficio in questi giorni dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
E’ opportuno ricordare, visto ciò che sta accadendo in questi giorni, che semplificare non può e non deve mai tradursi in una liberalizzazione delle attività senza alcun tipo di controllo. Infatti, ogni qual volta ci troviamo di fronte ad una “semplificazione” o deroga alla norma generale, affinché le modalità semplificate sussistano è necessario che i soggetti che si avvalgono di tali modalità dimostrino in ogni momento il rispetto dei vincoli disposti dal legislatore.
Un caso tipico, spesso sottovalutato, è il deposito temporaneo.

In questo caso specifico, affinché i soggetti della filiera della distribuzione possano avvalersi delle nuove “modalità semplificate” è necessario che questi si iscrivano al portale del Centro di Coordinamento RAEE come disposto dal comma 4 dell’articolo 11 che, per completezza riportiamo integralmente:

In questo caso specifico, affinché i soggetti della filiera della distribuzione possano avvalersi delle nuove “modalità semplificate” è necessario che questi si iscrivano al portale del Centro di Coordinamento RAEE come disposto dal comma 4 dell’articolo 11 che, per completezza riportiamo integralmente:

Nella definizione di raccolta ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è compreso anche il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori per i rifiuti ritirati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo presso i locali del proprio punto di vendita ovvero presso altri luoghi, comunicati al Centro di coordinamento nel portale telematico messo a disposizione dal medesimo e realizzati in conformità a quanto previsto dal comma 5, al fine del loro trasporto ai centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base dei decreti adottati ai sensi del medesimo articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo n. 152 del 2006 o ai centri di raccolta autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 e delle disposizioni del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 o agli impianti autorizzati al trattamento adeguato. Al deposito preliminare alla raccolta effettuato dai distributori ai sensi del presente comma non si applicano gli articoli 208, 212, 213 e 216 e le disposizioni del titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. I rifiuti ritirati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo possono essere raggruppati e, ove ritirati selettivamente, depositati per tipologia nella stessa area di deposito preliminare.

Il trasporto dal deposito al centro di raccolta o all’impianto di trattamento può avvenire, a scelta del distributore o del soggetto da esso incaricato, ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge i 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti di cui all’allegato 1 annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 20 febbraio 2023, n. 40. Il deposito preliminare ha durata non superiore a un anno, anche nel caso in cui il quantitativo ritirato e depositato non raggiunga i 3.500 chilogrammi. I dati annuali relativi al peso dei RAEE ritirati nel punto di vendita, raggruppati e depositati selettivamente per tipologia nell’area di deposito preliminare, sono conservati da ciascun distributore per tre anni.

Nel caso in cui il trasporto avvenga a carico del distributore, i dati di cui al periodo precedente sono comunicati al Centro di coordinamento per le finalità di cui all’articolo 34, comma 2.

 

 

Come si può osservare, il comma 4 è pieno di vincoli che devono essere rispettati. Ed è quindi opportuno che i soggetti della distribuzione che in questi giorni si sono visti recapitare una PEC dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali informandoli dell’abrogazione della categoria 3-bis, mettano mano alle loro procedure al fine di verificare se tutti i dettami di questo nuovo articolo 11 siano rispettati. Diversamente il rischio è di incorrere in sanzioni, anche di tipo penale.

Questo aspetto sembrerebbe essere sottovalutato in questo momento e non può essere considerato come un buon indicatore degli effetti prodotti dalla “semplificazione”.

I passaggi per una corretta gestione Uno contro Uno – Uno contro Zero

Cerchiamo quindi ora schematicamente di delineare quali sono i punti principali da tenere in considerazione per una corretta gestione dei RAEE derivanti dall’Uno contro Uno e dell’Uno contro Zero e successivamente verifichiamo quali sono i punti critici che ogni soggetto deve tenere in considerazione per evitare di trovarsi in situazioni spiacevoli derivanti proprio dall’abrogazione della categoria 3-bis che, come sapete, forniva una serie di controlli e garanzie, proprio in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006.

Primo step

Il primo passo da compiere per poter adempiere agli obblighi del D.Lgs. 49/2014, per

  • Distributori
  • Installatori
  • Centri di Assistenza Tecnica
  • Trasportatori incaricati

è iscriversi al portale del Centro di Coordinamento seguendo le istruzioni che sono state fornite da quest’ultimo avendo cura di accertarsi che la procedura sia andata a buon fine. Diversamente l’iscrizione non è stata perfezionata e l’adempimento non è completo.

E’ opportuno segnalare che l’iscrizione di cui sopra non può essere paragonata a quella che veniva svolta fino a poche settimane fa all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e non rilascia alcun tipo di autorizzazione.

Secondo step

Il secondo passaggio per distributori, installatori e centri di assistenza tecnica è informare i consumatori sulla gratuità del ritiro, con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali oppure mediante apposite comunicazioni sul proprio sito internet. Per i distributori coinvolti anche dagli adempimenti Uno contro Zero (superficie di vendita superiore a 400 mq) è necessario che la comunicazione si completi con l’indicazione dell’assenza di obbligo di acquistare altra o analoga merce a quella conferita nei contenitori appositi (non più normati).

Terzo step

Il terzo passaggio, per distributori, installatori e centri di assistenza tecnica è quello di organizzare e gestire il luogo di raggruppamento dei RAEE.
Come indica la norma, i RAEE devono essere raggruppati per categorie omogenee. Si ritiene opportuno segnalare che, sebbene il D.Lgs. 49/2014 non lo indichi espressamente, dato che i RAEE in questione sono rifiuti a tutti gli effetti, questi devono essere etichettati e, se pericolosi, sarebbe opportuno (vedi obbligatorio) fossero etichettati con l’etichetta recante la R nera su sfondo giallo di dimensioni normate.

Il Luogo di Raggruppamento (Deposito preliminare)

Il luogo di raggruppamento, da organizzarsi presso il punto vendita o altro luogo comunicato al Centro di Coordinamento RAEE, deve essere:

  • Effettuato in luogo idoneo
  • Non accessibile a terzi
  • Pavimentato
  • Dotato di coperture, anche mobili per proteggere i RAEE dagli agenti atmosferici
  • Realizzato in modo date da garantire l’integrità delle apparecchiature evitando il deterioramento e la fuoriuscita di sostanze pericolose

E’ interessante osservare come , rispetto alla versione precedente, sia scomparsa la possibilità per il distributore di rifiutarsi di prendere in carico RAEE cannibalizzati.

Quarto step

Il quarto passaggio è quello di monitorare i limiti del luogo di raggruppamento. Ricordiamo che come per il deposito temporaneo, la violazione dei limiti conduce al rischio di esposizione a sanzione per gestione rifiuti in assenza di autorizzazione o discarica incontrollata.
Il legislatore ha disposto che i RAEE possono essere trasportati al Centro di Raccolta o all’impianto di trattamento, a cura del distributore o del trasportatore da esso incaricato, ogni tre mesi (non si comprende però come si possa determinare la data di presa in carico dei RAEE considerando l’abrogazione della tenuta dello schedario di carico e scarico) o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge i 3500 Kg per ciascuno dei raggruppamenti di cui all’allegato I del DM 20 Febbraio 2023 n 40. In ogni caso i RAEE raggruppati non possono sostare nel luogo di raggruppamento per un tempo superiore a un anno dalla presa in carico (torna nuovamente il tema di come tracciare la data di presa in carico dei RAEE).

Quinto step

Il quinto passaggio è relativo al trasporto che, con la riformulazione dell’art. 11 del D.Lgs. 49/2014, deve essere accompagnato da un semplice DDT attestante il luogo di produzione (non si comprende perché il legislatore utilizzi il termine “produzione” considerando che i RAEE non sono un rifiuto prodotto dal distributore), la tipologia di materiale (anche in questo caso la terminologia è alquanto imprecisa) e luogo di destinazione.

Sul luogo di destinazione si aprono due possibili tragitti, posto che il primo andrebbe privilegiato quando si parla di rifiuti urbani:

  • Centro di Raccolta Comunale
  • Impianto di trattamento adeguato

La norma nulla stabilisce sul numero di copie del DDT che devono essere utilizzate né tanto meno sull’effettiva possibilità di usare il DDT anche per il tragitto dal luogo di raggruppamento all’impianto autorizzato.
Segnaliamo che il format del DDT da utilizzarsi è disponibile sul sito del Centro di Coordinamento RAEE.

RAEE Professionali

Le semplificazioni introdotte coinvolgono anche i RAEE professionali anche se l’articolo 11 riduce il tutto a poche informazioni riportate al termine del comma 1:
L’attività di ritiro gratuito di cui al primo periodo è effettuata, su base volontaria, anche dai distributori di AEE professionali incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE professionali.
Resta da comprendere chi avrà la responsabilità di verificare l’effettivo incarico al distributore da parte dei Produttori di AEE e quale debba essere l’effettivo destino di tali apparecchiature. E’ una responsabilità che sarà posta in capo al produttore del RAEE professionale che dovrà essere consegnato al distributore?

Ulteriori semplificazioni

I soggetti coinvolti, distributori, installatori, centri di assistenza tecnica e trasportatori incaricati, in forza delle nuove disposizioni di cui all’articolo 11 del D.Lgs. 49/2014:

  • Non devono più compilare lo schedario di carico e scarico
  • Non devono compilare il registro di carico e scarico rifiuti
  • Non devono presentare il MUD
  • Non devono iscriversi al RENTRI

In pratica ogni adempimenti legato alla tracciabilità dei rifiuti è stato cancellato per permettere alla distribuzione di raccogliere più RAEE. Certo tutto ciò sembra andare contro corrente rispetto alla evoluzione normativa ambientale vissuta in questi anni e che ha visto la tracciabilità diventare sempre più capillare e, prossimamente, digitale grazie all’avvento del RENTRI.

Ricordiamo che le semplificazioni introdotte sono valide a condizione di rispettare tutti i punti precedenti partendo dalla iscrizione al Centro di Coordinamento RAEE. In assenza di tale iscrizione le attività di gestione dei RAEE derivanti dall’Uno contro Uno e Uno contro Zero rientrerebbero nella gestione ordinaria dei rifiuti con tutte le conseguenze che ne derivano.

Aspetti critici

Le semplificazioni introdotte con la riformulazione dell’Uno contro Uno e dell’Uno contro Zero non sono esenti da criticità.

La normativa ambientale italiana ha sempre fatto della tracciabilità dei rifiuti un pilastro fondamentale dell’intera gestione dei rifiuti. Tante sono anche le sentenze in merito e le disposizioni di legge.

Anche l’obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ne è un esempio per quanto riguarda il trasporto su strada dei rifiuti, la gestione dei centri di raccolta, le attività di intermediazione, il trasporto dei rifiuti in conto proprio ecc…

E’ innegabile che la categoria 3-bis abbia fornito una serie di garanzie alla filiera della distribuzione derivanti proprio dall’iter di iscrizione e dal provvedimento di iscrizione con le proprie prescrizioni. Infatti, per iscrivere un’organizzazione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali è necessario ricordare che l’iter da seguire prevede la dimostrazione, da parte dei soggetti di una serie di requisiti e documenti, quali ad esempio la piena disponibilità dei mezzi, l’incarico formale del Produttore AEE per il ritiro di RAEE professionali ecc…. Tutti questi aspetti permettono poi ad ogni altro attore della filiera che deve interagire con il circuito della distribuzione di operare più serenamente proprio in virtù dei controlli fatti durante il processo di iscrizione e quelli periodici.

Ricordiamo infine che tutte le organizzazioni iscritte all’Albo possono essere consultate, liberamente, attraverso il portale pubblico aggiornato costantemente. Grazie al portale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali è possibile consultare i dati dell’organizzazione iscritta, il numero di iscrizione, la validità della stessa, le targhe autorizzate ed i relativi codici EER. L’uso di questo portale è oggi parte di molte procedure aziendali finalizzate al rispetto della compliance normativa.

Con l’abrogazione della categoria 3-bis è difficile non chiedersi quali siano i vincoli esistenti per una corretta gestione dei RAEE derivanti dalla distribuzione e quale sia il grado di controllo effettuato e soprattutto da chi deve essere svolto tale controllo. Ad esempio:

  •  Il trasportatore incaricato dai distributori quale tipo di licenza di trasporto deve avere? Ovviamente la licenza di trasporto conto terzi. Ma chi ha la responsabilità di tale controllo? Supponiamo spetti ora al al distributore svolgere tale controllo e che sua sarà la piena responsabilità;
  • Le targhe utilizzate dai trasportatori incaricati o dai soggetti della filiera da chi dovranno essere controllate? Chi verificherà che siano nella loro piena disponibilità? Sarà possibile noleggiare un qualunque automezzo per trasportare rifiuti?
  • Il trasporto di RAEE pericolosi dovrà essere segnalato con il classico pannello sul lato posteriore destro dei veicoli? Tecnicamente no, visto che è una prescrizione specifica dell’albo gestori ambientali
  • In caso di RAEE contenenti pile al litio dovranno applicarsi le norme ADR? Supponiamo di si visto che le disposizioni ADR fortunatamente non sono state derogate.
  • Il trasporto dei RAEE dal luogo di raggruppamento all’impianto di trattamento dovrà essere eseguito da trasportatori iscritti in categoria ordinaria dell’Albo? Questa è una domanda interessante da porsi considerando le prescrizioni di cui sono dotati gli impianti di destino nelle proprie autorizzazioni.
  • Il trasporto dei RAEE dal luogo di raggruppamento all’impianto di trattamento dovrà/potrà essere eseguito con formulario? Per gli operatori del settore l’uso di un formulario garantisce una tracciabilità migliore rispetto ad un semplice DDT.

Tutte queste domande (e queste sono solo alcune) attendono una risposta in tempi brevissimi al fine di evitare spiacevoli situazioni ed esposizioni a sanzioni, oltre a permettere ai soggetti della filiera di comprendere bene quale sia il perimetro d’azione all’interno del quale bisogna operare.

Considerando i rischi sanzionatori ai quali ci si espone se si gestiscono e trasportano in modo non corretto i rifiuti, appare evidente che qualche certezza in più il legislatore avrebbe dovuto fornirla poiché il rischio è di tornare indietro di oltre 10 anni.

Infine una piccola riflessione derivante dall’abrogazione della categoria 3-bis. Allo stato attuale i RAEE derivanti dalla distribuzione potranno, previa iscrizione al centro di coordinamento RAEE ovviamente, essere trasportati su automezzi non iscritti all’Albo e senza alcun vincolo.

Nel corso degli anni si è parlato tanto di RAEE, della loro pericolosità, del loro valore intrinseco dovuto alle sostanze contenute, ai rischi derivanti dal pericolo di fuoriuscita di sostanze pericolose, alla necessità di avviarli a recupero ecc…. Eppure con questa nuova versione dell’articolo 11 abbiamo la possibilità di far viaggiare RAEE su strada senza alcun tipo di vincolo se non l’auspicato controllo su strada da parte degli organi competenti. Al contrario invece, per un’impresa che ha la necessità di trasportare i propri rifiuti dalle proprie attività produttive, ad esempio imballaggi, materiali da costruzione ecc… sia per il trasporto presso i Centri di Raccolta Comunali che presso Impianti di trattamento, è obbligatoria l’iscrizione in categoria 2-bis che, ricordiamo, presenta anche il vincolo del limite massimo di 30 Kg/l al giorno per i rifiuti pericolosi. Oltre a ciò, la categoria 2-bis prevede il rispetto di prescrizioni riportate nel provvedimento di iscrizione all’Albo e, nei casi previsti, la tenuta del registro di carico e scarico e, “domani”, l’iscrizione al RENTRI.

Assisteremo quindi anche alla cancellazione della categoria 2-bis in nome della semplificazione?

La versione precedente dell’Uno contro Uno e dell’Uno contro Zero non era perfetta, ma potevano essere individuate altre strade per introdurre semplificazioni a favore della filiera.

Come studio di consulenza siamo a disposizione di tutti gli attori della filiera che abbiano necessità di reimpostare i propri processi per garantire la conformità normativa della corretta gestione dell’Uno contro Uno e dell’Uno contro Zero ed evitare esposizioni a sanzioni in un quadro di incertezza come quello appena delineato.

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