Analizziamo la Legge 14 novembre 2024 n.166. Come cambia nella gestione dei RAEE? Cosa comporta questa “semplificazione”? Scopriamolo insieme.
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Dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti e la stretta sulle spedizioni di rifiuti plastici che diventano più complesse e più onerose, con chiari rischi per tutta la filiera, nonostante le buone intenzioni del legislatore, è in arrivo un nuovo giro di vite, questa volta sulle spedizioni transfrontaliere di RAEE – Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
L’era dell’economia circolare sembra essere sempre più turbolenta e non si comprende più se l’idea europea del libero scambio e dell’avvento di un nuovo periodo di effettivo recupero di rifiuti tra gli stati membri, finalizzata ad avere a disposizione più materie prime seconde da immettere sul mercato dell’industria, sia da intendersi solo come un insieme di parole e proclami o di fatti che devono concretizzarsi.
La commissione UE ha presentato una proposta di atto delegato per allineare il nuovo regolamento per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, che ricordiamo è in vigore formalmente dal 20 Maggio 2024, alle ultime evoluzioni della convenzione di Basilea.
La convenzione di Basilea, ricordiamo regola le movimentazioni internazionali di rifiuti pericolosi dal 1989.
La notizia è tutt’altro che nuova, infatti a giugno del 2022 la 15° conferenza delle parti ha scelto di estendere il perimetro della Convenzione anche ai RAEE, pericolosi e non pericolosi, con l’obiettivo di sottoporli ad un monitoraggio e controllo più serrato al fine di evitare l’esportazione degli stessi verso paesi non dotati di sistemi di trattamento adeguati.
Quali sono i rischi?
EuRIC afferma che le notifiche obbligatorie cresceranno fino a 150 volte.
Umicore afferma che: sono a rischio gli obiettivi del Critical Raw Materials Act
FEAD afferma che: serve una corsia preferenziale per le movimentazioni intra-UE
Le affermazioni qui riportate dovrebbero evidenziare, chiaramente, che se da un lato è corretto evitare che le spedizioni di RAEE abbiano come destino paesi che non sono attrezzati per svolgere un trattamento adeguato sui rifiuti elettrici ed elettronici, dall’altro lato è necessario che si prendano in considerazioni una serie di misure che permettano la movimentazione di tali rifiuti tra i paesi europei che, al contrario, grazie anche ad una normativa che preme molto sulla tutela dell’ambiente, richiede che ogni impianto di trattamento rifiuti sia realizzato con i più elevati standard di tutela ambientale e risponda a requisiti ben specifici.
Controllo e monitoraggio sono necessari ma, pur tenendo in alta considerazione la necessità di tutelare l’ambiente, come principio di base del regolamento sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, non si può tuttavia non considerare quali possano essere gli impatti economici sulle imprese dei vari paesi.
Certo, sarà sempre possibile ricorrere alla notifica e continuare a movimentare RAEE verso impianti di trattamento adeguati ma a quale costo? E quali saranno quindi le ripercussioni sul costo delle materie prime seconde ottenute dagli impianti di trattamento? E come si tradurranno tali incrementi di costi sulla produzione di nuovi beni? Come si può osservare l’effetto è a cascata.
La lista verde, ossia la lista dei rifiuti che possono essere spediti con allegato VII ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento 1157/2024 rischia di diventare un contenitore molto striminzito a favore di un impennata di notifiche che, non è da escludere, potrebbero vedere allungati i tempi di approvazione.
Si consideri che ad oggi i tempi medi per una notifica variano da 3 a 6 mesi ed il rischio, secondo Eurometaux e EuRic è che arrivino ad un anno. Nei dodici mesi che intercorrono tra il momento della presentazione della richiesta di notifica ed il momento dell’effettiva approvazione possono variare notevolmente le condizioni di mercato.
Per i non addetti ai lavori è importante sapere che una notifica prevede una prima parte di preparazione della documentazione, la presentazione all’autorità competente di spedizione che a sua volta dovrà trasmetterla alle autorità di transito e destino. Queste ultime dovranno analizzare la documentazione e fornire un riscontro (richiesta di integrazione, diniego, approvazione, approvazione con condizioni). A valle di questa attività, che non si esaurisce in pochi giorni, il notificatore dovrà poi presentare apposita garanzia finanziaria e solo a questo punto sarà possibile ottenere l’autorizzazione all’avvio delle spedizioni.
Al termine della conferenza delle parti non è stato raggiunto un accordo per l’adozione di emendamenti alla Convenzione, cosa che avrebbe reso la decisione vincolante per tutti i paesi.
Cosa accadrà?
Si consideri che di recente è entrato in vigore un altro regolamento europeo relativo alle materie prime critiche secondo il quale entro il 2023 l’UE dovrà sostituire il 25% dei minerali strategici utilizzati dall’industria con materie prime derivanti dal riciclo.
Ci si chiede quindi come si potrà mai raggiungere tale obiettivo se con questa modifica si rischi di rendere più onerose, per tempi e costi, le spedizioni di RAEE da avviare a recupero?
E se ciò non bastasse, anche laddove si volesse raggiunge l’indipendenza impiantistica per recuperare tutti i rifiuti su suolo nazionale, in un paese come l’Italia dove i tempi di rilascio di una autorizzazione al trattamento e recupero rifiuti, anche in procedura semplificata, sono da considerarsi “biblici”, come mai si potrebbe raggiunge un simile traguardo? Quanti imprenditori sarebbero interessati ad avviare un iter di questo genere?
Secondo Umicore, grande imprese belga del recupero di batterie e rifiuti elettronici: “I ritardi previsti nelle spedizioni di rifiuti elettronici come circuiti stampati e le loro frazioni, nei prossimi due anni potrebbero ostacolare le ambizioni del Critical Raw Materials Act e quelle del Green Deal in generale.” E continua: “l’assenza di misura vincolanti per tutti i sottoscrittori della Convenzione di Basilea potrebbe portare all’intercettazione di molte spedizioni di rifiuti elettronici da parte di paesi OCSE non appartenenti all’UE”
Quali soluzioni all’orizzonte?
Se davvero l’Europa intende vincere la gara della transizione ecologica, del recupero effettivo dei rifiuti, dell’avvento di una economia circolare fatta di fatti e non di sole parole, allora è tempo di pensare all’Europa come ad un insieme di stati uniti che possono fare la differenza e diventare concorrenziali. Per farlo è necessario pensare ad una corsia preferenziale, fatta di controlli ma anche di agevolazioni, al fine di facilitare e privilegiare i RAEE che restano all’interno dei confini europei.
Secondo FEAD: la peculiare natura del nostro mercato interno e gli elevati standard ambientali e sociali di cui godiamo dovrebbero consentire, all’interno dell’UE, un regime differenziato da quello del panorama internazionale e quindi una via d’accesso dedicata per i rifiuti elettrici ed elettronici”.
L’appello degli operatori del settore è quello di rinviare almeno al 21 Maggio 2026 eventuali modifiche che rechino una stretta sui RAEE. Infatti da tale data, secondo il nuovo regolamento sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, dovrebbe entrare in vigore il nuovo sistema di gestione centralizzata degli adempimenti in formato digitale che dovrebbe garantire un monitoraggio e controllo più serrato
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