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Le novità nella gestione degli F-gas

Nei giorni scorsi la Commissione Europea ha adottato i regolamenti di esecuzione che definiscono i nuovi criteri e modalità di applicazione di alcune disposizioni entrate in vigore a marzo con il nuovo Regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati a effetto serra:

  • Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2195, sul formato delle comunicazioni FGAS
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2174, sul formato dell’etichetta per prodotti e apparecchiature contenenti FGAS
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215, sui requisiti minimi di certificazione per le persone fisiche e giuridiche che svolgono determinate attività sulle apparecchiature contenenti FGAS

Queste le principali novità definite dai rispettivi regolamenti:

– Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2195

Pubblicato il 04/09/2024 à In vigore dal 25/09/2024

Ha abrogato il regolamento di esecuzione (UE) n.1191/2014 e stabilito il nuovo formato delle comunicazioni obbligatorie perviste dall’art. 26 del regolamento (UE) 2024/573. L’obiettivo è semplificare la raccolta dei dati a livello europeo e garantire una maggiore trasparenza, consentendo alle autorità competenti di tracciare con precisione l’intero ciclo di vita degli F-gas.

Il formato, infatti, è standardizzato, diviso per sezioni, nelle quali ogni impresa/soggetto giuridico coinvolta nella produzione, importazione, esportazione e distruzione degli FGAS elencati negli allegati I, II e III del Reg. (UE) 2024/573, da soli o come miscele contenenti tali sostanze, è obbligata a fornire informazioni dettagliate e precise riguardo alle quantità gestite e al loro utilizzo.

 

– Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2174

Pubblicato il 03/09/2024 à In vigore dal 23/09/2024

Ha abrogato il regolamento di esecuzione (UE) n.2015/2068 e stabilito il nuovo formato delle etichette per determinati prodotti e apparecchiature contenenti FGAS

Con l’obiettivo di assicurare una corretta informazione sui prodotti e sulle apparecchiature contenenti FGAS, il presente regolamento prevede principalmente che:

  • I prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati dovranno avere etichette chiare, ben leggibili e resistenti, indicanti obbligatoriamente la dicitura “contiene gas fluorurati a effetto serra”
  • Ogni etichetta dovranno riportare il peso del gas in chilogrammi o grammi e il CO2 equivalente in tonnellate. In caso di rigenerazione o riciclaggio del gas, l’etichetta dovrà specificare se è “100% riciclato” o “100% rigenerato”
  • Le etichette di alcuni prodotti specifici, come apparecchiature militari o inalatori-dosatori, potranno avere etichette con diciture specifiche, come “Solo per uso in apparecchiature militare” o ” Solo per la produzione di inalatori-dosatori”.
  • Per prodotti di piccole dimensioni, potranno esser utilizzati metodi alternativi per trasmettere alcune delle informazioni obbligatorie, come l’uso di link elettronici.

 

– Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215

Pubblicato il 09/09/2024 à In vigore dal 29/09/2024

Ha abrogato il regolamento di esecuzione (UE) n.2015/2067 e stabilito i requisiti minimi per la certificazione delle persone fisiche e giuridiche che svolgono le attività di cui al paragrafo successivo, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati, sulle seguenti apparecchiature:

  • le apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria e le pompe di calore,
  • i cicli Rankine a fluido organico
  • le unità di refrigerazione di autocarri frigorifero, rimorchi frigorifero, veicoli leggeri frigorifero, container intermodali e vagoni ferroviari contenenti gas fluorurati a effetto serra o loro alternative

Attività regolamentate:

  • controlli delle perdite delle apparecchiature elencate sopra, contenenti i gas fluorurati a effetto serra che figurano nell’allegato I e nell’allegato II, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573;
  • installazione delle apparecchiature elencate sopra, contenenti i gas fluorurati a effetto serra che figurano nell’allegato I e nell’allegato II, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573 o le sostanze alternative ammoniaca (NH3), anidride carbonica (CO2) o idrocarburi;
  • riparazione, manutenzione o assistenza e smantellamento delle apparecchiature elencate sopra, contenenti i gas fluorurati a effetto serra che figurano nell’allegato I e nell’allegato II, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573 o le sostanze alternative ammoniaca (NH3), anidride carbonica (CO2) o idrocarburi;
  • recupero dei gas fluorurati a effetto serra dai circuiti di raffrescamento delle apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria, delle pompe di calore e delle unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi refrigerati

I Regolamenti di esecuzione (UE) 2024/2195, 2024/2175 e 2024/2215** rappresentano una prima fase dell’aggiornamento normativo per la gestione degli F-gas nell’Unione Europea. Grazie a queste nuove disposizioni, le imprese dovranno adeguarsi a standard più rigorosi per la gestione, l’uso e lo smaltimento dei gas fluorurati, contribuendo così agli obiettivi di riduzione delle emissioni stabiliti dall’UE nell’ambito del Green Deal Europeo.

Carmela Pizzutilo

Regolamento di esecuzione (UE) 2024 2195

Regolamento di esecuzione (UE) 2024_2174

Regolamento di esecuzione (UE) 2024 2215

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