Sentenza n. 33144/24: tutti i soggetti della filiera devono controllare le autorizzazioni degli operatori professionali a cui affidano i propri rifiuti
Consulenza Ambiente & Rifiuti
Soluzioni Compliance Ambientale
Nei giorni scorsi la Commissione Europea ha adottato i regolamenti di esecuzione che definiscono i nuovi criteri e modalità di applicazione di alcune disposizioni entrate in vigore a marzo con il nuovo Regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati a effetto serra:
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2195, sul formato delle comunicazioni FGAS
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2174, sul formato dell’etichetta per prodotti e apparecchiature contenenti FGAS
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215, sui requisiti minimi di certificazione per le persone fisiche e giuridiche che svolgono determinate attività sulle apparecchiature contenenti FGAS
Queste le principali novità definite dai rispettivi regolamenti:
– Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2195
Pubblicato il 04/09/2024 à In vigore dal 25/09/2024
Ha abrogato il regolamento di esecuzione (UE) n.1191/2014 e stabilito il nuovo formato delle comunicazioni obbligatorie perviste dall’art. 26 del regolamento (UE) 2024/573. L’obiettivo è semplificare la raccolta dei dati a livello europeo e garantire una maggiore trasparenza, consentendo alle autorità competenti di tracciare con precisione l’intero ciclo di vita degli F-gas.
Il formato, infatti, è standardizzato, diviso per sezioni, nelle quali ogni impresa/soggetto giuridico coinvolta nella produzione, importazione, esportazione e distruzione degli FGAS elencati negli allegati I, II e III del Reg. (UE) 2024/573, da soli o come miscele contenenti tali sostanze, è obbligata a fornire informazioni dettagliate e precise riguardo alle quantità gestite e al loro utilizzo.
– Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2174
Pubblicato il 03/09/2024 à In vigore dal 23/09/2024
Ha abrogato il regolamento di esecuzione (UE) n.2015/2068 e stabilito il nuovo formato delle etichette per determinati prodotti e apparecchiature contenenti FGAS
Con l’obiettivo di assicurare una corretta informazione sui prodotti e sulle apparecchiature contenenti FGAS, il presente regolamento prevede principalmente che:
- I prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati dovranno avere etichette chiare, ben leggibili e resistenti, indicanti obbligatoriamente la dicitura “contiene gas fluorurati a effetto serra”
- Ogni etichetta dovranno riportare il peso del gas in chilogrammi o grammi e il CO2 equivalente in tonnellate. In caso di rigenerazione o riciclaggio del gas, l’etichetta dovrà specificare se è “100% riciclato” o “100% rigenerato”
- Le etichette di alcuni prodotti specifici, come apparecchiature militari o inalatori-dosatori, potranno avere etichette con diciture specifiche, come “Solo per uso in apparecchiature militare” o ” Solo per la produzione di inalatori-dosatori”.
- Per prodotti di piccole dimensioni, potranno esser utilizzati metodi alternativi per trasmettere alcune delle informazioni obbligatorie, come l’uso di link elettronici.
– Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215
Pubblicato il 09/09/2024 à In vigore dal 29/09/2024
Ha abrogato il regolamento di esecuzione (UE) n.2015/2067 e stabilito i requisiti minimi per la certificazione delle persone fisiche e giuridiche che svolgono le attività di cui al paragrafo successivo, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati, sulle seguenti apparecchiature:
- le apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria e le pompe di calore,
- i cicli Rankine a fluido organico
- le unità di refrigerazione di autocarri frigorifero, rimorchi frigorifero, veicoli leggeri frigorifero, container intermodali e vagoni ferroviari contenenti gas fluorurati a effetto serra o loro alternative
Attività regolamentate:
- controlli delle perdite delle apparecchiature elencate sopra, contenenti i gas fluorurati a effetto serra che figurano nell’allegato I e nell’allegato II, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573;
- installazione delle apparecchiature elencate sopra, contenenti i gas fluorurati a effetto serra che figurano nell’allegato I e nell’allegato II, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573 o le sostanze alternative ammoniaca (NH3), anidride carbonica (CO2) o idrocarburi;
- riparazione, manutenzione o assistenza e smantellamento delle apparecchiature elencate sopra, contenenti i gas fluorurati a effetto serra che figurano nell’allegato I e nell’allegato II, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573 o le sostanze alternative ammoniaca (NH3), anidride carbonica (CO2) o idrocarburi;
- recupero dei gas fluorurati a effetto serra dai circuiti di raffrescamento delle apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria, delle pompe di calore e delle unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi refrigerati
I Regolamenti di esecuzione (UE) 2024/2195, 2024/2175 e 2024/2215** rappresentano una prima fase dell’aggiornamento normativo per la gestione degli F-gas nell’Unione Europea. Grazie a queste nuove disposizioni, le imprese dovranno adeguarsi a standard più rigorosi per la gestione, l’uso e lo smaltimento dei gas fluorurati, contribuendo così agli obiettivi di riduzione delle emissioni stabiliti dall’UE nell’ambito del Green Deal Europeo.
Carmela Pizzutilo
Regolamento di esecuzione (UE) 2024 2195
Gestione dei Rifiuti da Sfalci e Potature: Nuove Regole per le Imprese
Aggiornamento normativo: Analizziamo la Circolare n. 39940 del 3 marzo 2025.
Rettifiche al Regolamento UE 2024/573 sui Gas Fluorurati a Effetto Serra
Tutte le rettifiche al Regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati a effetto serra pubblicati dalla Commissione Europea.
MUD 2025 – Scadenza 28 Giugno 2025
Scadenza MUD 2025, riferito alla gestione rifiuti 2024, fissata al 28 Giugno 2025.
Pubblicata la Nuova Guida al Contributo Ambientale CONAI 2025
Pubblicata la Nuova Guida CONAI 2025. Leggi l’articolo e scaricala!
Spedizioni Transfrontaliere di RAEE – cosa cambia dal 1° Gennaio 2025?
L’introduzione dei nuovi regolamenti delegati modificano le spedizioni transfrontaliere di rifiuti elettrici ed elettronici all’interno dell’Unione Europea e verso i paesi OCSE e non OCSE
Classificazione Rifiuti: Un Obbligo del Produttore, Non un’Opzione
La sentenza TAR 898/25 conferma l’obbligo in capo al Produttore di provvedere alla classificazione dei propri rifiuti
Reminder: Scadenza versamento diritto annuale – 30 aprile
Reminder per non dimenticare gli obblighi normativi!
Gestione del FIR cartaceo: le nuove regole per produttori, trasportatori e destinatari
Nuove regole per la gestione del FIR cartaceo: Il D.M. 59/2023 stabilisce procedure precise per produttori, trasportatori e destinatari nella movimentazione dei rifiuti. Dall’emissione alla trasmissione, il FIR deve essere compilato, firmato e condiviso secondo modalità ben definite. Leggi l’articolo completo!
RENTRI – Al via il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti
Il momento tanto atteso è arrivato! In questo breve articolo spiegheremo i vari adempimenti obbligatori da oggi, 13/02/2025. Leggi l’articolo e Scopri tutto ciò che cambia nella tracciabilità dei rifiuti!
RENTRI – Stretta sui controlli?
Il Decreto Direttoriale 255/24 definisce chi sono i principali organi di controllo che potranno accedere al RENTRI e le aree di consultazione dei movimenti degli operatori iscritti
DL Ambiente 2024: Tutte le Novità per la Gestione Ambientale e le Imprese
Scopri le novità del DL Ambiente e le implicazioni per le imprese
ARTICOLI RECENTI
Verifica Autorizzazioni Impianti di destino: Un Obbligo da Non Sottovalutare
Sentenza n. 33144/24: tutti i soggetti della filiera devono controllare le autorizzazioni degli operatori professionali a cui affidano i propri rifiuti
Classificazione Rifiuti: Un Obbligo del Produttore, Non un’Opzione
La sentenza TAR 898/25 conferma l’obbligo in capo al Produttore di provvedere alla classificazione dei propri rifiuti
Gestione dei Rifiuti da Sfalci e Potature: Nuove Regole per le Imprese
Aggiornamento normativo: Analizziamo la Circolare n. 39940 del 3 marzo 2025.
Reminder: Scadenza versamento diritto annuale – 30 aprile
Reminder per non dimenticare gli obblighi normativi!
Rettifiche al Regolamento UE 2024/573 sui Gas Fluorurati a Effetto Serra
Tutte le rettifiche al Regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati a effetto serra pubblicati dalla Commissione Europea.
Gestione del FIR cartaceo: le nuove regole per produttori, trasportatori e destinatari
Nuove regole per la gestione del FIR cartaceo: Il D.M. 59/2023 stabilisce procedure precise per produttori, trasportatori e destinatari nella movimentazione dei rifiuti. Dall’emissione alla trasmissione, il FIR deve essere compilato, firmato e condiviso secondo modalità ben definite. Leggi l’articolo completo!