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RENTRI – Requisito dispositivi di geolocalizzazione

Nonostante il RENTRI abbia provato ad accelerare per giungere in tempo al suo avvio non possiamo non notare un certo ritardo nella pubblicazione di note, chiarimenti e decreti direttoriali.
Come saprete il 15 Dicembre si è aperta la prima finestra di iscrizione per il primo gruppo di soggetti obbligati al nuovo sistema che comprende proprio gli attori principali della filiera, in particolare, trasportatori, impianti, intermediari.
Il 12 Dicembre, quindi a meno di 48 h dall’apertura della finestra delle iscrizioni del primo blocco di soggetti, il RENTRI ha pubblicato i decreti direttoriali 253/24 e 254/24. Qui il nostro articolo di approfondimento

Tra i soggetti coinvolti dal decreto direttoriale 253/24 troviamo i trasportatori, i quali oltre all’obbligo di iscrizione al RENTRI, come disposto dall’articolo 16 del DM 59/2023 si pone un ulteriore obbligo, quello di dotare i propri veicoli di dispositivi di geolocalizzazione “capaci di rilevare il percorso effettuato dall’autoveicolo dal punto di partenza al punto di destinazione, registrando la data in cui è avvenuto il trasporto del rifiuto e garantendo una accuratezza sufficiente per il rilevamento della posizione dell’autoveicolo su cui il sistema di geolocalizzazione è installato.” Così stabilisce il decreto direttoriale 253/24.

 

Inoltre, come stabilito dal DM 59/23, l’obbligo di installazione a bordo dei veicoli dei dispositivi di geolocalizzazione diventa requisito obbligatorio per l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 5 e per il mantenimento delle iscrizioni già in essere.
Tale requisito di idoneità tecnica è scattato già il 15 Dicembre 2024, così come disposto dal DM 59/23 all’articolo 17.

Per comprendere però appieno le dinamiche di funzionamento dei dispositivi di geolocalizzazione che, ricordiamo dovrebbero essere basate sulle attuali tecnologie disponibili, dobbiamo attendere ancora ulteriori decreti.
Secondo quanto riportato da Ricicla.TV, che ringraziamo come sempre per i continui aggiornamenti, il Comitato Nazionale dell’Albo sarebbe pronto ad adottare una delibera (in discussione in questi giorni) per chiarire i meccanismi dell’adeguamento alla luce delle tempistiche stabilite dal decreto direttoriale, anche per dare moto agli operatori di assimilare al meglio le indicazioni tecniche di dettaglio che verranno fornite nell’arco dei prossimi mesi in merito alla tenuta dei formulari in modalità digitale (dal 13 Febbraio 2026).
Infine, ultima scadenza da tenere a mente per tutti i trasportatori, la data del 13 Febbraio 2027 quando tali soggetti dovranno inviare al RENTRI i dati inerenti il percorso dei trasporti di rifiuti pericolosi.
Sarà interessante verificare come, senza dover richiedere ai produttori di dispositivi di geolocalizzazione di implementare nuove tecnologie (il decreto afferma che ci si basa solo sulle tecnologie disponibili), dovranno essere trasmessi i dati relativi al percorso dei trasporti di rifiuti pericolosi.

E non può ovviamente mancare una domanda importante: Tutte le imprese di trasporti già dotate di sistemi di geolocalizzazione, magari installati a valle di importanti investimenti, potranno continuare ad utilizzare tali dispositivi o dovranno investire su nuove tecnologie?

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