Analizziamo la Legge 14 novembre 2024 n.166. Come cambia nella gestione dei RAEE? Cosa comporta questa “semplificazione”? Scopriamolo insieme.
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Pubblicato il 17 Novembre 2023
Siamo ormai quasi al termine del processo di revisione del Regolamento 1013/2006 per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti sia all’interno dei confini europei che al di fuori degli stessi e potrebbero essere molte le novità in arrivo.
Il Consiglio ed il Parlamento europeo hanno raggiunto oggi quello che potrebbe essere definito un accordo provvisorio per l’aggiornamento del Regolamento sulla spedizione dei rifiuti e che potrebbe portare molte imprese a rivedere le proprie attività sul tema, in termini di procedure e costi di gestione.
L’obiettivo condiviso da tutte le parti per la revisione del Regolamento mira a contrastare efficacemente il traffico illecito di rifiuti, ridurre le spedizioni di rifiuti, definiti “problematici” al di fuori dei confini dell’Unione Europea, aggiornare le procedure attualmente in uso per poter raggiungere gli obiettivi che ci si è posti in merito all’economica circolare e garantirne quindi l’applicazione.
Tutti obiettivi nobili e che riflettono lo spirito della necessità di adeguamento del Regolamento e dei propri allegati in funzione anche dell’evoluzione tecnico-scientifica.
Anche se l’accordo è provvisorio, possiamo immaginare che la versione definitiva non si discosterà molto da quanto è stato ormai raggiunto.
Innanzitutto, con la revisione del regolamento, si andranno ad ampliare gli obiettivi dello stesso al fine di includere:
- Neutralità climatica
- Raggiungimento degli obiettivi dell’economia circolare
- Inquinamento zero
Il perimetro d’azione riguarda:
- Spedizioni di rifiuti all’interno dell’UE (con o senza transito attraverso paesi terzi)
- Spedizioni di importazione ed esportazione di rifiuti da e verso paesi terzi
- Spedizioni di rifiuti con transito attraverso UE da o verso paesi terzi.
Divieto di avvio a smaltimento e spedizione a recupero sotto notifica
Per tutte le spedizioni all’interno dell’unione europea, queste saranno vietate se destinate a smaltimento, ad eccezione di casi specifici e giustificati che dovranno essere consentiti ed autorizzati ed a condizioni rigorose.
Le spedizioni di rifiuti avviate a recupero saranno invece consentite previa procedura di notifica e consenso scritto preventivo (PIC).
Sono previste delle deroghe per le spedizioni di rifiuti che saranno, in modo chiaro ed inequivocabile, destinate ad analisi ed esperimenti di laboratorio e che non supereranno i 250 Kg. Per queste spedizioni sarà attiva la procedura di cui all’art. 18 del Regolamento (versione attuale) – Obblighi generali di informazione.
Procedura PIC – Notifica e consenso preventivo
Attraverso un sistema elettronico centrale e gestione della Commissione, chi intende effettuare una spedizione sotto procedura PIC, all’interno dell’UE e/o verso paesi terzi, dovrà notificare la spedizione e ricevere conferma scritta dai paesi di spedizione, destinazione e transito, prima che la stessa abbia inizio. L’intera procedura sarà digitale.
L’accordo definisce già tempistiche e scadenze per:
- Procedura di notifica
- Richiesta di informazioni aggiuntive da parte delle autorità competenti
- Decisioni delle autorità competenti sulla validità della notifica
L’accordo mira a garantire che non si verifichino dilazioni temporali nella gestione dei processi ed al tempo stesso dovrà garantire alle autorità competenti tempo sufficiente per poter:
- Ricevere e valutare la documentazione
- Analizzare la documentazione nel dettaglio
- Rispondere alle richieste
Sono inoltre scanditi i tempi di:
- Risposta dei notificatori
- Trasmissione delle informazioni da parte dell’impianto di raccolta al notificatore ed alle autorità competenti, alla ricezione dei rifiuti
In termini di trasparenza, i legislatori hanno richiesto, ed a ragione, che la Commissione faciliti l’accesso pubblico alle informazioni relative alle spedizioni di rifiuti pubblicando ed aggiornando regolarmente i dati sulle spedizioni tramite il proprio sito web. Questo dovrebbe facilitare la consultazione dei dati accendendo direttamente ad un unico portale.
Export di rifiuti
Viene mantenuto in vigore il divieto per gli Stati Membri di esportare rifiuti che siano destinati allo smaltimento verso paesi terzi e di esportare rifiuti pericolosi destinati ad operazioni di recupero verso paesi non OCSE.
Al fine di garantire i più elevati standard ambientali in termini di operazioni di recupero effettivo ed intermedio, viene richiesto che gli impianti di gestione dei rifiuti siano sottoposti a controllo periodico da parte di organismi indipendenti. L’obiettivo, come anticipato, è poter dimostrare e garantire che sotto il profilo ambientale l’impianto di destino sia in grado di gestire i rifiuti in modo rispettoso delle norme vigenti e dell’ambiente. In caso contrario l’esportazione non sarà possibile.
Registro impianti sottoposti ad audit
Sempre in tema di accesso alle informazioni, viene richiesto alla Commissione di istituire un registro che contenga informazioni aggiornate sugli impianti che sono stati sottoposti ad audit. Ciò avrà la funzione di supportare gli esportatori di rifiuti nel prepararsi alle spedizioni.
Tema dei rifiuti di plastica
Dopo le recenti restrizioni sulle movimentazioni di rifiuti di plastica, si aggiungono ora norme più severe e procedure più stringenti per i rifiuti di plastica.
L’accordo provvisorio introduce norme molto più severe, rispetto alle attuali, per l’esportazione di rifiuti di plastica non pericolosi (codificati B3011) verso paesi non OCSE per i quali vigerà il divieto.
È previsto che per i paesi non OCSE sia possibile presentare, non prima dei cinque anni dall’entrata in vigore del regolamento, una richiesta, diretta alla Commissione, con la quale si indichi la disponibilità a importare rifiuti di plastica dall’unione europea a condizione che siano soddisfatti standard di gestione dei rifiuti molto rigorosi. Se, a valle della richiesta, la Commissione dovesse valutare positivamente la stessa, sarà adottato un atto delegato a revocare il divieto per tali paesi.
Se per i paesi non OCSE vige il divieto, per i paesi dell’OCSE l’esportazione sarà possibile sotto notifica PIC.
Ad ogni modo, il testo provvisorio chiede alla Commissione di monitorare costantemente i flussi di esportazione verso i paesi OCSE al fine garantire che le esportazioni non abbiano un impatto negativo sull’ambiente e sulla salute umana e soprattutto che i rifiuti esportati dall’UE siano gestiti adeguatamente dai paesi destinatari.
Sanzioni
Al fine di contrastare efficacemente il traffico illecito di rifiuti, tutti gli Stati Membri sono tenuti a prevedere, così come previsto attualmente dal Regolamento, sanzioni “effettive, proporzionate e dissuasive” per le violazioni delle disposizioni normative. Queste possono essere previste sotto forma di sanzioni pecuniarie, revoca o sospensioni temporanea delle autorizzazioni relative alle spedizioni di rifiuti ma, ricordiamo, possono avere anche ricadute penali e/o sospensione e/o cancellazione delle autorizzazioni ambientali di cui i soggetti sono in possesso.
Applicazione del principio di cooperazione
Il testo provvisorio chiama tutti gli Stati Membri ad applicare efficacemente il principio di cooperazione tra stati per garantire che il regolamento sia efficacemente ed effettivamente applicato attraverso l’attivazione dei meccanismi di cooperazione, quali ad esempio, lo scambio di informazioni e buone pratiche. La Commissione provvederà poi ad attivare un gruppo di controllo sulle spedizioni di rifiuti al fine di facilitare e migliorare la cooperazione ed il coordinamento tra gli stati dell’unione, sempre con l’obiettivo ultimo di contrastare i traffici illeciti.
Cosa accade ora?
Il testo dell’accordo provvisorio passa ora all’esame dei rappresentanti degli stati membri e alla commissione ambiente del Parlamento per la successiva approvazione. A valle dell’approvazione il testo seguirà il normale iter procedurale fino alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE ed entrerà in vigore. Ricordiamo che trattandosi di un regolamento non sarà necessario il recepimento da parte degli stati membri.
Con la revisione del regolamento 1013/2006 si compie un passo in avanti verso il raggiungimento degli obiettivi di economia circolare? Si attuerà efficacemente un contrasto al traffico illecito di rifiuti? Siamo certi che l’attivazione tout court della procedura di notifica PIC anche per tutti i rifiuti avviati a recupero tra Stati membri sia la soluzione ideale?
Anche se l’obiettivo principale e preponderante del regolamento CE n. 1013/2006 è la protezione dell’ambiente, essendo i suoi effetti sul commercio internazionale solo incidentali, non possiamo dimenticare che ai fini dell’avvio di una vera economia circolare all’intero di una comunità, come quella che è l’Unione Europea, l’imposizione di vincoli eccessivi potrebbe determinare un brusco arresto economico dovuto proprio alle difficoltà pratiche nella gestione dei rifiuti di plastica i cui volumi aumentano di anno in anno.
Per poter dare dei giudizi attenderemo l’implementazione del sistema centrale di gestione delle notifiche PIC, quando potremo osservare più da vicino le procedure da porre in essere, tempi e costi di gestione a carico delle imprese. Probabilmente potremmo dover ripensare ad un sistema di autosufficienza dal punto di vista impiantistico nazionale.
Continueremo a monitorare il tema per essere pronti a fornire tutto il supporto consulenziale necessario a tutti i nostri clienti.
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