Analizziamo la Legge 14 novembre 2024 n.166. Come cambia nella gestione dei RAEE? Cosa comporta questa “semplificazione”? Scopriamolo insieme.
Consulenza Ambiente & Rifiuti
Soluzioni Compliance Ambientale
Pubblicato il 26 Gennaio 2024
Ci avviciniamo sempre di più all’aggiornamento del Regolamento 1013/2006 per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti.
Come già descritto nel nostro precedente articolo, a breve verrà varato il nuovo regolamento europeo che disciplinerà le spedizioni transfrontaliere di rifiuti.
“L’accordo di oggi ci fornirà il quadro necessario per recuperare e riutilizzare meglio i rifiuti come materia prima seconda. Allo stesso tempo, ci aiuterà a garantire che i rifiuti che esportiamo non siano dannosi per l’ambiente e la salute umana. Un altro passo importante verso gli obiettivi di inquinamento zero e neutralità climatica”
Così afferma Teresa Ribera Rodriguez, acting Spanish third vice-president of the government and minister for the ecological transition and the demographic challenge il 17 Novembre 2023
L’accordo che è stato raggiunto a livello europeo mira a garantire che i rifiuti che saranno oggetto di spedizione al di fuori dei confini dell’unione europea dovranno essere gestiti in modo ecologicamente corretto. Viene inoltre introdotto il divieto di esportazione dei rifiuti di plastica verso paesi non OCSE. Tale divieto si applicherà a partire da due anni e mezzo dopo l’entrata in vigore del regolamento.
La finestra temporale che il legislatore aprono si rende necessaria per permettere a tutti di prepararsi adeguatamente all’entrata in vigore del regolamento, che ricordiamo non ha la necessità di essere recepito dagli stati membri, e di portare a conclusione eventuali notifiche già in atto.
Sui rifiuti di plastica viene previsto un giro di vite. Le esportazioni di rifiuti di plastica verso paesi OCSE saranno soggette a condizioni sempre più rigorose e, di pari passo, anche le spedizioni transfrontaliere all’interno dell’UE, saranno soggette a maggiori controlli e condizioni più incisive con lo scopo di contrastare le spedizioni illegali di rifiuti.
Cosa dobbiamo attenderci con il nuovo regolamento?
Avremo una leggera ma importante modifica delle definizioni di alcuni soggetti attivi della filiera.
Persona che organizza la spedizione: qualsiasi persona fisica o giuridica che pianifica o effettua una spedizione di rifiuti o che ha fatto effettuare una spedizione di rifiuti, e che figura nell’elenco seguente:
- Produttore iniziale di rifiuti;
- Nuovo produttore di rifiuti che, prima della spedizione, effettua operazioni che comportano una modifica della natura o della composizione dei rifiuti;
- Un raccoglitore che, a partire da varie piccole quantità dello stesso tipo di rifiuti raccolti da diverse fonti, ha assemblato la spedizione che deve partire da un unico luogo;
- Un commerciante o un intermediario che agisce per conto di una delle categorie specificate ai punti precedenti
- Se tutti i soggetti di cui ai punti precedenti sono sconosciuti o insolventi, il detentore dei rifiuti
Spedizione illegale: “tranne in caso di errori materiali minori nella notifica o nei documenti di movimento” aggiunta alla definizione già nota
Instradamento (routing): si intende il punto di uscita e il punto di entrata in ciascun Paese interessato, compresi gli uffici doganali di entrata, uscita ed esportazione;
Percorso (route): l’itinerario tra il luogo in cui inizia la spedizione nel paese di spedizione, attraverso il punto di uscita e il punto di entrata in ciascuna paese interessato, fino all’impianto di trattamento nel paese di destinazione.
Nuovi vincoli per commercianti (dealer) ed intermediari di rifiuti (broker)
Questi soggetti avranno bisogno di una autorizzazione ai sensi del capitolo VI della Direttiva Rifiuti per trasmettere una notifica.
Contratto per spedizioni soggette a notifica: se il destinatario non è l’operatore dell’impianto, il contratto dovrà essere firmato anche dall’operatore.
Verranno ridefinite le modalità di calcolo della garanzia finanziaria al fine di determinare un semplice ed omogeneo metodo di calcolo basato su una valutazione del rischio.
Spedizioni intra-EU
Dal punto di vista procedurale, le richieste di informazioni e documenti, da parte delle autorità competenti interessate, devono essere trasmesse non più tardi di 10 gg lavorativi dalla ricezione della notifica.
Una eventuale seconda richiesta di informazioni e documenti deve avvenire entro 7 gg lavorativi e sono previste al massimo altre 2 richieste.
Nel caso in cui le autorità competenti non diano alcuna comunicazione, entro 30 gg dalla trasmissione, completa, di tutta la documentazione, il notificatore può chiedere chiarimenti.
Le autorità competenti disporranno di 30 gg dalla data in cui il notificatore viene informato della completezza della trasmissione della notifica per decidere:
- E’ confermata l’autorizzazione tacita dell’autorità competente di transito, se entro 30 gg non solleva alcuna obiezione.
- Validità massima dell’autorizzazione: 1 anno
Per le spedizioni con allegato VII
- Autorizzazione: la persona che organizza una spedizione e l’impianto di destino devono essere in possesso di un’autorizzazione o registrazione secondo quanto previsto dal capo IV della direttiva rifiuti
- Compilazione: la persona che organizza la spedizione deve completare le informazioni pertinenti al più tardi 2 gg lavorativi prima che la spedizione abbia inizio.
- Informazioni disponibili elettronicamente: ciò dovrà essere possibile anche durante la fase di trasporto
- Ricezione: conferma entro 2 gg lavorativi
Come avevamo già accennato nel precedente articolo, sarà istituto un Sistema Centrale Elettronico
Tale sistema sarà gestito dalla Commissione e consentirà la presentazione e lo scambio di informazioni e documenti per via elettronica.
Sono inclusi tutti i documenti relativi a: notifica, spedizioni con allegato VII, autorizzazione preventiva impianti.
Spedizioni coperte: tutte (all’interno dell’UE, con transito in paesi terzi, esportazioni dall’Unione, importazioni nell’Unione e transiti nell’Unione)
Tante novità in arrivo e per le quali sarà necessario adeguare le proprie competenze in materia per evitare errori.
Cosa accadrà ora, per giungere al varo del nuovo regolamento?
La commissione ENVI ha approvato l’11 Gennaio 2024, pertanto si voterà in plenaria nella sessione del 5-8 Febbraio o del 26-29 Febbraio 2024
Una volta adottato dai deputati in plenaria, il testo sarà inviato al Consiglio per l’approvazione, prima parte del Comitato dei Rappresentanti Permanenti (COREPER) e poi da una successiva Configurazione per l’adozione finale.
Interpello – Trasporto rifiuti da attività di manutenzione presso deposito temporaneo
Interpello del 22 Ottobre 2024 relativo al trasporto dei rifiuti da manutenzione presso il proprio deposito temporaneo
Proposta modifica Elenco Europeo dei Rifiuti
Con la proposta di modifica dell’elenco Europeo dei Rifiuti i rifiuti di batterie al litio saranno classificati come pericolosi
Novità RENTRI: Immodificabilità del registro cronologico di carico e scarico digitale
Analizziamo l’ultimo aggiornamento pubblicato sul portale RENTRI. Quali saranno le implicazioni dell’immodificabilità del Registro Cronologico di Carico e Scarico? Scopriamolo insieme!
Nuovi modelli di registro di carico e scarico e di FIR: cosa cambia e come adeguarsi
Nuovi modelli conformi di registro di carico e scarico (RCS) e di formulario di identificazione dei rifiuti (FIR). Leggi l’articolo e scarica i nuovi modelli.
Regolamento 2571 Transfrontaliero – Certificazione recupero intermedio
Regolamento Delegato 2024/2571 della commissione del 19/07/2024 che integra il regolamento (UE) 2024/1157 stabilendo le informazioni da fornire nel certificato che attesta l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o smaltimento
Le novità nella gestione degli F-gas
La Commissione Europea ha adottato nuovi regolamenti di esecuzione sui gas fluorurati a effetto serra
Miscelazione di rifiuti – MASE interpello Confindustria
Il MASE chiarisce il tema della miscelazione su richiesta di interpello di Confindustria
Economia circolare e materie prime critiche: Sfide e Opportunità
Il nuovo decreto sulle materie prime critiche sembra non prendere seriamente in considerazione il riciclaggio dei rifiuti per una economia davvero circolare
Circolare 2 del 09/07/2024 – Disponibilità veicoli immatricolati all’estero
Circolare 2 del 09/07/2024 dell’ANGA relativa alla disponibilità dei veicoli immatricolati in un altro stato membro UE ai fini dell’iscrizione all’Albo.
RAEE – stretta sulle spedizioni transfrontaliere da Gennaio 2025
Dal 1° Gennaio 2025 stretta sulle spedizioni transfrontaliere dei RAEE. Tutte le spedizioni saranno soggette a notifica? Quali impatti per il mercato?
Delibera 2 del 28 Giugno 2024 – estensione termini validità atti di notorietà automezzi
Delibera 2 del 28 Giugno 2024 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali relativo alla estensione di validità dell’atto di notorietà per incremento veicoli in dotazione all’impresa.
ARTICOLI RECENTI
L’eccessiva semplificazione dell’Uno contro Uno RAEE
Analizziamo la Legge 14 novembre 2024 n.166. Come cambia nella gestione dei RAEE? Cosa comporta questa “semplificazione”? Scopriamolo insieme.
Interpello – Trasporto rifiuti da attività di manutenzione presso deposito temporaneo
Interpello del 22 Ottobre 2024 relativo al trasporto dei rifiuti da manutenzione presso il proprio deposito temporaneo
Spedizioni Transfrontaliere RAEE – cambiano le regole dal 1° Gennaio 2025
Con il Regolamento Delegato del 18 Ottobre 2024, le regole per le spedizioni transfrontaliere dei RAEE cambiano per tutti
Proposta modifica Elenco Europeo dei Rifiuti
Con la proposta di modifica dell’elenco Europeo dei Rifiuti i rifiuti di batterie al litio saranno classificati come pericolosi
Novità RENTRI: Immodificabilità del registro cronologico di carico e scarico digitale
Analizziamo l’ultimo aggiornamento pubblicato sul portale RENTRI. Quali saranno le implicazioni dell’immodificabilità del Registro Cronologico di Carico e Scarico? Scopriamolo insieme!
Nuovi modelli di registro di carico e scarico e di FIR: cosa cambia e come adeguarsi
Nuovi modelli conformi di registro di carico e scarico (RCS) e di formulario di identificazione dei rifiuti (FIR). Leggi l’articolo e scarica i nuovi modelli.