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Spedizioni Transfrontaliere di RAEE – cosa cambia dal 1° Gennaio 2025?

Come era stato preannunciato (leggi l’articolo qui), dal 1° Gennaio 2025 cambiano le regole per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti elettrici ed elettronici – RAEE.
Sulla Gazzetta dell’Unione Europea sono stati pubblicati, il 20 Dicembre 2024, i Regolamenti delegati che modificano il Regolamento 1013/2006 ed il Regolamento 1157/2024.
Regolamenti delegati:
– Regolamento delegato (UE) 2024/3229 della Commissione, del 18 Ottobre 2024, che modifica il Regolamento (CE) n. 1013/2006, applicabile dal 1° Gennaio 2025
– Regolamento delegato (UE) 2024/3230 della Commissione, del 18 Ottobre 2024, che modifica il Regolamento (UE) 2024/1157
Con la pubblicazione dei regolamenti delegati vengono quindi attuate le modifiche della Convenzione di Basilea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche con decorrenza 01 Gennaio 2025.

Cosa cambia?

I Regolamento recepiscono, in ambito comunitario, alcune modifiche ai codici di Basilea ai quali occorre prestare molta attenzione.

Spedizioni all’interno dell’Unione Europea

A partire dal 1° Gennaio 2025, le spedizioni di RAEE non pericolosi potranno continuare ad essere effettuate adottando le procedure di cui all’art. 18 – Lista Verde, e si continueranno ad applicare le voci GC010 e GC020.

Spedizioni al di fuori dell’Unione Europea verso paesi non OCSE

A partire dal 1° Gennaio 2025 sarà vietato esportare RAEE destinati al recupero dall’Unione Europea verso Paesi non OCSE

Importazioni ed esportazioni RAEE A1181 e Y49

A partire dal 1° Gennaio 2025, le esportazioni di RAEE classificati con voci A1181 e Y49 destinati al recupero verso paesi OCSE e le importazioni all’interno dell’Unione Europea saranno soggette a procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta.

Spedizioni con notifica in corso

Per le spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici classificati con una delle voci A1180, B1110, B4030, GC010, GC020 o di altri rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, IIIB o IV del Regolamento 1013/2006 e per le quali l’autorità competente ha rilasciato un’autorizzazione prima del 1° Gennaio 2025, l’autorizzazione rimane valida fino al 1° Gennaio 2026 (se l’autorizzazione scade prima di tale data, ovviamente fa fede tale scadenza).
Eccezione è fatta per le spedizioni di RAEE non pericolosi verso paesi ai quali non si applica la decisione OCSE.
Il notificatore che abbia già presentato una notifica per una o più spedizioni di RAEE, classificati sotto una delle voci A180, B1110, B4030, GC010 o GC020 prima del 31 Dicembre 2024 e per le quali l’autorità competente non ha ancora preso una decisione entro tale data, ha tempo fino al 1° Febbraio 2025 per aggiornare la notifica e allinearla alle nuove norme introdotte

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