Analizziamo la Legge 14 novembre 2024 n.166. Come cambia nella gestione dei RAEE? Cosa comporta questa “semplificazione”? Scopriamolo insieme.
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Pubblicato il 27 Aprile 2021
Come ormai sappiamo, entro il 31 Maggio 2021 le utenze non domestiche sono chiamate ad esprimere una scelta relativamente all’affidamento dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.
La disposizione, stabilita con l’articolo 198 comma 2-bis indica che: le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
A ciò deve aggiungersi l’articolo 238 comma 10: Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183 comma 1 lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e che dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
Infine dobbiamo prendere in esame l’articolo 30 comma 5 del D.L. 22 Marzo 2021 n.41 in base al quale: limitatamente all’anno 2021, in deroga all’articolo 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 53 comma 1 6 della legge 23 Dicembre n. 388, i comuni approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti , entro il 30 Giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimento già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all’articolo 3, comma 12, del D.Lgs. 116/2020 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 Maggio di ciascun anno.
Come è facile osservare, aldilà degli obblighi definiti dalla norma e dei vincoli temporali, mancano una serie di informazioni che potrebbero essere di supporto alle utenze non domestiche nel prendere la propria decisione.
A tal proposito è intervenuto il Ministero della Transizione Ecologica, con una propria nota del 12 Aprile 2021 avente ad oggetto: D.Lgs. 3 Settembre 2020, n.116. chiarimenti su alcune problematiche anche connesse all’applicazione della TARI di cui all’articolo 1 comma 639 e 668 della Legge 27 Dicembre 2013 n. 147.
Il documento affronta nella prima parte la necessità di un coordinamento normativo tra quanto disposto nella recente normativa e quanto invece richiamato espressamente riferito alla TIA2.
Tralasciando questo aspetto, che comunque vi invitiamo a leggere, e per il quale auspichiamo il legislatore vorrà definire, in tempi rapidi, una norma di coordinamento che eviti possibili contestazioni e confusioni vorremmo invece concentrarci sulle modalità di applicazione della TARI alle attività produttive essendo queste quelle chiamate in causa nella scelta del 31 Maggio. Occorre precisare, ad onor di cronaca prima di procedere, che i chiarimenti del MiTE non sono i primi in tal senso e che già a Gennaio 2021, in occasione di Telefisco2021, furono rilasciati dal Ministero dell’economia e delle Finanze alcune risposte a quesiti che vediamo riportati nei più recenti chiarimenti del MiTE. E’ importante osservare come in alcuni punti questi siano discordanti e potrebbero, ma auspichiamo di no, essere forieri di possibili equivoci.
Applicazione TARI alle attività industriali
In riferimento alle attività industriali ed alla possibilità che queste siano tenute o meno al pagamento della quota fissa della TARI il MeF fornisce la seguente risposta: Alla luce del quadro normativo, il MeF ritiene che possano considerarsi produttive di rifiuti speciali le superfici di lavorazione industriale, le quali, conseguentemente, sono escluse dall’applicazione della TARI. Allo stesso modo devono escludersi le superfici ove, a norma dell’art. 1 comma 649 della Legge 147/2013, si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali nonché i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di attività produttive di rifiuti speciali. Resta ferma l’applicazione della TARI , sia per la quota fissa che per quella variabile, in riferimento alle superfici produttive di rifiuti urbani, come , ad esempio, mense, uffici, servizi, depositi o magazzini, non essendo funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali.
La risposta del MeF ci appare chiara e delucidatrice in merito alla sottrazione dalla TARI delle attività industriali e relativi magazzini funzionalmente collegati, ma di diverso avviso è il chiarimento del MiTE che espande tale esenzione. Leggendo infatti i chiarimenti del MiTE questi riportano che:
- Le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile; come si può osservare non viene più sottolineata la condizione della contiguità funzionale dei magazzini espandendo quindi la sottrazione dalla TARI di tutti i magazzini. E’ opportuno ricordare però che l’art. 1 comma 649 della Legge 147/2013 stabilisce che solo i rifiuti dei magazzini di materie prime e merci funzionalmente ed esclusivamente collegati ai reparti produttivi di rifiuti speciali sono anch’essi speciali (quindi esclusi dalla TARI) e non quelli di tutti i magazzini in genere.
- continuano, invece ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse. Per la tassazione di dette superfici si tiene conto delle disposizioni del DPR n. 158 del 1999, limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate nell’allegato L-quinquies alla parte IV del D.Lgs. 152/2006.
- resta dovuto la quota fissa laddove l’utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, poiché il comma 649, ma anche il comma 10 dell’art. 238, come innanzi interpretati, prevedono l’esclusione della sola componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e cioè della parte variabile.
Il MiTE estende poi le considerazioni fatte sulle attività industriali anche a quelle artigianali se non fosse queste ultime sono già indicate nell’allegato L-quinquies come attività che possono produrre rifiuti urbani. Sarà quindi interessante verificare come verranno assoggettate alla TARI le superfici di tali attività. Si seguirà quanto indicato per le attività industriali, escludendo dalla TARI le superfici su cui avviene la lavorazione?
La nota di chiarimento fornisce poi interessanti spunti di riflessione in merito alle attività agricole, agroindustriali, della pesca e connesse. Come indicato nel D.Lgs. 152/2006 all’articolo 184 comma 3 lettera a), i rifiuti derivanti da tali attività dovrebbero essere considerati come speciali. A ciò si deve aggiungere che tali attività non solo non sono ricomprese tra quelle indicate nell’allegato L-quinquies ma sono escluse e non possiamo dimenticare quanto indicato, esplicitamente, dall’art. 183 comma 1 lettera b-sexies del D.Lgs. 152/2006: i rifiuti urbani non includono, tra gli altri, i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca. Ed infine la nota di chiusura dell’allegato L-quater: Rimangono esclusi i rifiuti derivanti dalle attività agricole e connesse di cui all’articolo 2135 del Codice civile.
Tuttavia, il ministero richiama quanto indicato in calce a tale allegato: “Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe” aprendo di fatto una via possibilista alla produzione di rifiuti urbani da queste attività. Non si comprende quindi come, nonostante la norma citi in più occasione l’esplicita esclusione della produzione di rifiuti urbani da tali attività, il Ministero sia poi in grado di farle rientrare.
Infatti, dalle considerazioni riportate nei chiarimenti del MiTE ne discende che la produzione di rifiuti urbani può essere applicata alle attività relative alla produzione agricola che presentano le medesime caratteristiche riportate nell’allegato. Sulla base di tale previsione, per le suddette utenze deve ritenersi ferma, quindi, la possibilità, in ogni caso, di concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di rifiuti indicati nell’allegato L-quater del TUA. Ciò che non si comprende però è se tale adesione sarà tale da far applicare la TARI alle superfici sulle quali insistono tali attività o se dovrà essere soggetta ad accordo privato separato a titolo oneroso. Sulla base delle previsioni di legge che qualificano i rifiuti agricoli come speciali, si dovrebbe propendere per la seconda opzione.
Uscita dal servizio pubblico
In relazione alla scelta dell’utenza non domestica sul soggetto al quale affidare i propri rifiuti sono interessanti i chiarimenti del MiTE e quelli del MeF.
Innanzitutto, nulla viene detto in merito a cosa accade nel caso in cui l’utenza non domestica non dovesse esprimere alcuna preferenza. Sarebbe stata una informazione molto importante considerando che, statisticamente, molte utenze non domestiche non esprimeranno alcuna scelta. Vale la pena quindi fare una ipotesi, logica: in caso di mancata scelta, i rifiuti saranno considerati affidati al servizio pubblico con applicazione integrale della TARI.
Molti ci hanno posto quesiti in merito al vincolo quinquennale. Su questo punto il MiTE sembra essere stato chiaro affermando che l’utenza non domestica che decide di affidarsi ad un soggetto privato, può rientrare nel servizio pubblico solo se il gestore lo consenta. Ovviamente non vale la condizione contraria.
Appare invece molto interessante quanto risposto dal MeF in merito all’uscita dal servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche e se la scelta possa essere effettuata con riferimento a tutte le frazioni di rifiuto oppure per singole frazioni.
Se un’utenza non domestica intende sottrarsi al pagamento dell’intera quota variabile, deve avviare al recupero i propri rifiuti urbani per almeno cinque anni, come stabilito dal comma 10 dell’art. 238 del D.Lgs. 152/2006. Se invece l’utenza non domestica vuole restare nel solco della previsione dell’art. 1 comma 649 della Legge 147/2013 (che va attualizzato), tenendo conto di quanto disciplinato dal Regolamento comunale, la stessa può usufruire di una riduzione della quota variabile del Tributo proporzionale alla quantità di rifiuti urbani che dimostrare di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, senza sottostare al vincolo di 5 anni fissato dal predetto comma 10.
Come si può osservare, i chiarimenti tanto attesi hanno sì da un lato fatto chiarezza su alcuni aspetti fondamentali ma hanno anche sollevato nuovi quesiti ai quali noi tutti attendiamo risposta. Sarebbe stato più semplice, sin dalla stesura del decreto o almeno immediatamente dopo, indicare in modo chiaro ed inequivocabile le condizioni da porre in essere evitando di giungere alla fine di Aprile senza ancora delle risposte certe. Inoltre, ci si attendeva anche un coordinamento maggiore da parte dei due enti nei chiarimenti dati ai medesimi aspetti.
Resta indubbia la necessità di un intervento normativo che faccia chiarezza, in modo definitivo, su quanto disposto dall’introduzione del D.Lgs. 116/2020 al fine di evitare possibili equivoci nell’applicazione della TARI considerando le incisive modifiche e le ripercussioni in termini economici ed operativi.
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